Ciao, grazie per l'accoglienza e la tua celere risposta.
Questa mattina ho contattato il ROC per chiedere informazioni circa l'eventuale obbligatorietà di registrazione per un Associazione Culturale che generi introiti da pubblicità per reinvestirli nelle proprie attività.
La risposta è stata molto celere e chiara.
In sostanza la differenziazione che mi è stata spiegata si basa tra la tipologia di pubblicazione periodica, quindi con giornalista iscritto all'albo, quindi direttore responsabile.... e l'informazione non periodica.
Infatti sembrerebbe che ci si debba iscrivere al Roc solo se testata giornalistica con direttore e quindi avere come condizione essenziale il deposito presso il Tribunale di competenza. Ho chiesto un documento con la loro risposta in maniera da avere una risposta con valore legale ma sembrerebbe non essercene bisogno.
In tutto questo, mi sorge il dubbio di come e quando una pubblicazione online venga definita periodica o meno, e quindi come possa essere contestabile del reato di stampa clandestina.
Il dubbio è atroce, nel senso che immaginavo vi fossero termini, (vuoi anche dati numerici sulle frequenze di pubblicazione) che definissero a seconda, appunto di quantità e date di pubblicazione, la periodicità o meno di un sito che pubblica "scritti" e che quindi in qualche modo possa delimitare il reato nel caso di violazione della legge in oggetto.
Questo mio concetto è intesto in una semplicissima visione delle cose...bisogna essere per forza grandi aziende enti per poter riuscire a far qualcosa?!
L'approssimazione mi aliena.
Infatti la cosa che più mi urta è non trovare dati certi e scritti che definiscano i range di applicazione di una legge.Senza dover lasciare sempre tutto all'interpretazione, alle consulenze e quindi alla spesa libere...
Da ricerche effettuate online, non ne sono venuto a capo.
Domanda: ma è caratteristica solo della nostra nazione avere talmente tale quantità di leggi che per assurdo portano al paradosso di vuoti legislativi e zone di confine?!?
Saluti Giuseppe.