L'art. 2903 c.c. in tema di revocatoria stabilisce che il diritto si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto. La prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, è solo da questo momento, infatti, che il diritto può essere fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.
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