Non so se è già stato postato, comunque ho trovato questo articolo su fiscooggi il notiziario dell'agenzia delle entrate:
La territorialità delle prestazioni pubblicitarie
In particolare:
Infine, relativamente all'individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni pubblicitarie in ambito comunitario, la Corte di giustizia Ue ha recentemente affermato che la tassazione nel Paese del committente prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), secondo trattino, della sesta direttiva Cee, si applica non solo alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore al committente soggetto passivo Iva, ma anche alle prestazioni fornite indirettamente all'utente effettivo (non soggetto Iva) e fatturate a un terzo (committente soggetto Iva) che le fattura a sua volta all'utente stesso. In tal caso, assume rilevanza, ai fini dell'identificazione del luogo di tassazione, esclusivamente la natura sostanziale della prestazione, a nulla rilevando la qualifica soggettiva tanto del prestatore quanto del committente (cfr. sentenza 5/6/2003, causa C-438/01, Flanders Expo).
Tale pronuncia assume una certa rilevanza in considerazione del fatto che, in via generale, la prestazione pubblicitaria resa a utenti comunitari soggetti Iva non si considera effettuata nel territorio dello Stato, mentre la stessa è territorialmente rilevante se resa a un utente comunitario non soggetto Iva (articolo 7, comma 4, lettera e), Dpr 633/72).
Il punto controverso, dunque, è se ai fini della determinazione del luogo di tassazione si debba considerare il destinatario finale o quello intermedio a cui viene fatturata la prestazione pubblicitaria. La sentenza in commento propende per tale ultima soluzione essendo superfluo "verificare se l'utente pubblicitario, che è il destinatario finale delle prestazioni, sia anch'esso un soggetto passivo che faccia entrare il costo delle dette prestazioni nel prezzo di beni ceduti o di servizi da esso forniti".