.... nel frattempo ho avuto modo di consultare il regolamento edilizio del comune presso cui risiedo.
Nel paragrafo delle definizioni dice:
destinazione d'uso : è la destinazione del volume edilizio assegnata in sede di rilascio della
concessione edilizia, in conformità alle destinazioni d'uso prescritte nelle singole zone
territoriali omogenee ed alle distinzioni operate dalle tabelle parametriche di cui alle leggi
regionali. In sostanza le modifiche all'interno di un volume edilizio non costituiscono
variazione d'uso, fino a quando per l'immobile, o per parte di esso **(per la parte variata) non
siano possibili l'uso separato ed il relativo reddito autonomo. Non si considera mutamento di
destinazione d'uso l'utilizzazione a scopo residenziale di parti di servizio alla residenza
(magazzini, autorimesse singole ecc.), purché queste siano parti integranti del volume
residenziale; *si considera invece mutamento se il locale in specie è nettamente separato
dall'abitazione e se il suo uso può non essere legato alla stessa.
*Questo potrebbe ulteriormente rafforzare quanto già descritto dalla sentenza del TAR...ed ancora
*vani utili abitabili : sono tutti quelli che hanno dimensioni minime previste dalla vigente
normativa e sono illuminati ed aerati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che
raggiungono dette dimensioni minime. Pertanto si ha aumento o diminuzione del numero dei
vani solo se varia quello dei vani aventi le caratteristiche sopraddette.
*
Certo, questo lo avevamo capito da tempo. Ma di sicuro non fornisce una direttiva sul fatto che i vani non abitabili non possano o non debbano avere dei termosifoni/riscaldamento. Riguardo invece alle finestre queste vengono addirittura incoraggiate nelle zone di tipo residenziale:
*
Sono ammessi sottotetti adibiti ad abitazione, purché siano opportunamente isolati
termicamente e la loro volumetria sia compresa nella volumetria totale ammessa dalle norme
del P.R.G. L'altezza dei locali in essi ricavati deve essere mediamente di ml 2.70, con un
minimo di ml 1.80.
*Anche se non adibiti ad abitazioni, i sottotetti devono essere direttamente arieggiati.
**
Questo dice il regolamento comunale. Non saprei invece cosa dice il regolamento regionale del Veneto. Ma finora, a quanto pare, nessuna indicazione in merito agli impianti di riscaldamento. Ho "sbirciato" anche i regolamenti di altri comuni, ma riguardo questo aspetto: niente.
Voi cosa ne pensate?