Viviamo ancora , per fortuna, in uno stato di diritto. Perciò sono stato assolto pienamente perchè "il fatto non sussiste". Questo conferma la ratio prevalente , secondo la quale, è necessario non solo perseguire un vantaggio, ma anche di autenticarsi e/o di registrare un indirizzo email con in dati di un'altra persona, per commettere il reato. Quanto al fatto se mi è giunto un avviso di garanzia : esattamente mi è arrivata una convocazione a fini di giustizia. L'aspetto positivo sono stati i contatti con i ragazzi della locale sezione. Non posso scendere in particolari, per non agevolare i veri criminali informatici. Ma ti posso dire che l'esperienza mi ha giovato e reso più forte. Ed oggi mi muovo con maggior consapevolezza sul WEB. Ma sottolineo un'altro punto : devi avere al tuo fianco un valido avvocato e con lui devi ASSOLUTAMENTE fare gioco di squadra : PER VINCERE.
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RE: Sostituzione di persona su Internet
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RE: Sostituzione di persona su Internet
@bsaett said:
Ciao Pilota Virtuale,
per configurare il reato in questione deve sussistere un vantaggio per chi commette il reato o un danno per i terzi, ed in particolare deve sussistere il dolo specifico, cioè la volontà di perseguire un vantaggio (per sè) od un danno (per altri). In assenza di questi elementi il reato non sussiste.
gentle avvocato,
mi consenta di aggiungere un particolare : quando sono stato convocato dalla Polizia Postale "convocazione a fini di giustizia" , solo allora ho appreso che dal mese di settembre 2010 si stava indagando nei miei confronti, senza che mi sia arrivato il ben che minimo avviso di garanzia.
MI sbaglio o in queste condizioni l'interrogatorio è nullo ? -
RE: Sostituzione di persona su Internet
Gentile Avvocato, la ringrazio per questa risposta.
Quindi, in teoria : 1) ipotesi peggiore : multa (e di quanto ?) da parte del PM e non menzione sul casellario giudiziale ;
2) non luogo a procedere.Domanda : posso proporre al mio avvocato di chiedere l'oblazione, o devo aspettare di essere sentito dal PM ?
grazie ancora
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RE: Sostituzione di persona su Internet
@tnpo1976 said:
Molto semplicemente il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale) è un reato contro la fede pubblica e non contro la persona, quindi si procede d'ufficio e non a seguito di querela di parte....
Prospetto adesso la mia situazione : nell'area dedicata ai commenti dei lettori, di un giornale locale oline, un bel giorno, mi salta in mente di inserire un commento elogiativo nei confronti di una terza persona che non conosco assolutamente , ma di cui so che ha lavorato con passione ed efficiacia e che quindi ben avrebbe merito di concludere (le manca qualche anno), la carriera come Direttore. Mi firmo (evidentemente in un momento di cortocirtuito mentale) col nome della sua collaboratrice, che io conosco sin da quando eravamo bambini. Ripeto, non ho messo null'altro che il suo nome (nessun cellulare mio e nessuna e-mail mia). Ora vorrei sapere se nel mio caso si puo' sostenere l'ipotesi del reato suddetto "sostituzione di persona" ed a cosa vado incontro.
grazie