Buongiorno a tutti
Le cooperative sono delle entità economiche in cui tutti i soci sono sullo stesso livello societario. Non ci sono soci di maggioranza o minoranza.
Faccio un esempio.
Alcuni membri di una famiglia, o amici di lunga data, decidono di costituire una cooperativa. Nell’atto costituivo stabiliscono le regole e successivamente nominano gli amministratori e il Presidente (rappresentante legale). Tutto viene gestito in armonia e secondo parametri precedentemente stabiliti, considerati i preesistenti rapporti familiari o personali.
In un secondo tempo possono subentrare, per motivi di lavoro o per nuove professionalità richieste, alcuni nuovi soci. Questi nuovi soci in un secondo momento potrebbero non condividere più le scelte o la gestione degli amministratori nominati. In ogni assemblea li possono mettere in minoranza e cambiare la gestione dei vecchi amministratori, estromettendoli.
I nuovi soci, una volta ammessi, hanno gli stessi diritti dei soci fondatori e non sono considerati di “minoranza”. Ogni socio ha un voto.
Nelle società invece, come è noto, può esistere il socio, o i soci, di maggioranza (che possiedono più del 50% delle quote o azioni) ed quindi anche in caso di subentro di nuovi soci quest’ultimi, in base al capitale sottoscritto, possono restare di minoranza senza influire sulla gestione della società.
Detto questo ecco una breve descrizione delle cooperative.
Le cooperative possono essere suddivise in cooperative a mutualità prevalente, a mutualità non prevalente e cooperative sociali.
Per tutte necessita la costituzione con atto notarile, l’iscrizione alla CCIAA, il deposito dei bilanci, ecc.
Le cooperative a mutualità prevalente si distinguono per la prevalenza dell’apporto di lavoro dei soci rispetto ai non soci, oppure per le prestazioni svolte dalla stessa che sono rivolte in prevalenza verso i soci.
Le cooperative a mutualità non prevalente non hanno questi requisiti.
Le cooperative sociali sono considerate Onlus e non hanno finalità di lucro. Svolgono la loro attività rispettando le regole del non profit e godono delle stesse agevolazioni fiscali.
Per costituire una cooperativa occorrono minimo nove soci mentre è possibile costituire una cooperativa con solo tre soci se questa viene costituita nella forma a responsabilità limitata.
Le cooperative possono assumere anche lavoratori dipendenti e operano allo stesso modo delle società di capitali (fornitori, professionisti, contratti con i clienti, ecc.).
Alcuni esempi fatti nei quesiti sono normali rapporti tra società, clienti e prestatori di lavoro (dipendenti o autonomi).
Non è possibile costituire una cooperativa che eserciti molte attività particolarmente dissimili tra loro in quanto il notaio, giustamente, potrebbe non redigere all’atto.
Dopo aver depositato l’atto occorre redigere e approvare un regolamento interno da inviare alla direzione provinciale del lavoro. Nel regolamento vengono regolati in dettaglio i rapporti tra i soci (obblighi, doveri, diritti, rapporti di lavoro, ecc.) e vi sono descritti i vari tipi di rapporto di lavoro che si possono instaurare con i soci-lavoratori e cioè dipendente, professionale, co.co.pro e con esclusione delle prestazioni occasionali e altri contratti di lavoro che non garantiscono la continuità del rapporto associativo.
Le cooperative hanno gli stessi obblighi di pubblicità legale e dichiarativi delle società di capitali il cui costo da sostenere non è indifferente.
Inoltre le cooperative non godono più delle consistenti agevolazioni che avevano negli anni passati. I contributi Inps sono gli stessi delle altre attività economiche simili (secondo l’inquadramento Inps) e le agevolazioni sul trattamento fiscale si sono ridotte a modeste riduzioni di imponibile nella tassazione dell’utile se si seguono determinate norme (destinazione dell’utile, mutualità prevalente ecc.).
Sono sottoposte agli studi di settore (tranne le cooperative sociali) e gli eventuali scostamenti rispetto alle loro risultanze devono essere giustificati, in quanto il loro esonero dall’aderire alle risultanze è una semplice raccomandazione.
Se non c’è un motivo specifico per la costituzione di una cooperativa (particolarità dei rapporti che si vogliono instaurare, ricambio ricorrente dei soci, condivisione dei risultati e dei rischi, ridotta conflittualità) a mio modesto avviso non c’è una convenienza rilevante.
Per le cooperative (e anche le società) che si occupano di lavori edili è noto che i contributi Inps sono più consistenti, si deve seguire la contribuzione alla Cassa Edile con relativi adempimenti e le aliquote contributive Inail sono alquanto elevate.
Spero di essere stato chiaro.
Cordiali saluti
P
pasagi
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