Ciao a tutti,
volevo portare il mio contributo in fatto di reddito prodotto all' estero.
Ecco la mia situazione:
Residente in Italia: Roma (Comune ovviamente fuori dai tradizionali 20km)
Assunto a tempo indeterminato per un' azienda svizzera: Lugano
Permesso da fronatliere (rientro settimanale)
Soggiorno a Lugano per piu' di 183 giorni all' anno.
Concordo su tutto quanto detto nel link per cio' che riguarda i cosi' detti nuovi frontalieri ocst.com/pagine/tassazione_fuorizona.htm (mettete www davanti al link).
tranne quanto segue:
"...si farà riferimento alla disciplina generale dettata dall'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra Italia e Svizzera, ai sensi del quale il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera da un residente italiano è tassato sia in Italia che in Svizzera. "
Secondo me quanto espresso dall' agenzia dell' entarta non e' corretto.
A tal proposito vi rimando al seguente link: **altalex.com/index.php?idstr=58&idnot=7682 **(mettete www davanti al link).
Qui viene spiegato , secondo il mio modesto parere in maniera corretta l' interpretazione dell 'aricolo 15. In questo caso si fa riferimento all' accordo bilaterale tra l' Italia e la Francia. L' articolo 15 per quasi tutte le convenzione è lo stesso (è quello del modello OCSE).
Se confrontate l' aticolo 15 della convenzione Italia-Francia con quello tra l' Italia e la Svizzera vedrete che a parte il paragrafo 4 (che tratta i frontalieri) le parole sono le stesse.
Estrapolo dal link l' interpretazione che la cassazione da' all' articolo 15 della convenzione italo-francese:
"L'art. 15, paragrafo 1, della convenzione italo-francese, disciplina specificamente la tassazione dei redditi derivanti da "lavoro subordinato" e dispone che "i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite atal titolo sono imponibili in questo altro "Stato." In altri termini, il criteri primario per la individuazione dello Stato legittimato ad effettuare il prelievo fiscale, sui redditi derivanti da lavoro subordinato, resta quello della residenza del contribuente. Tuttavia, se l'attività lavorativa viene svolta in uno Stato diverso da quello della residenza, viene riconosciuto a tale Stato il potere di effettuare il prelievo (territorialità della fonte del reddito). In pratica, in questa seconda ipotesi, lo Stato di residenza rinuncia ad applicare il criterio della tassazione oggettivo in base al presupposto soggettivo e dell'"utile mondiale", riconoscendo all'altro Stato contraente il diritto di applicare il criterio di tassazione oggettivo in base alla territorialità della fonte del reddito, in ragione della reciprocità della autolimitazione. Quindi, nella specie, in assenza di altre norme, la S. avrebbe dovuto essere tassata in Italia, luogo di produzione del reddito (inconformità anche alle disposizioni del TUIR)."
Ditemi voi perche' lo stesso articolo (il 15) deve essere interpretato in maniera differrente per l' accordo italo-svizzero.
Grazie per l'attenzione.