Per la fornitura di energia elettrica, come per tutti i contratti di somministrazione, non è necessario che il contratto sia concluso per iscritto: la proposta e l'accettazione possono avvenire, ad esempio, anche al telefono, o tramite Internet.
Se il contratto viene concluso al telefono, il cliente deve ricevere le informazioni obbligatorie al più tardi in occasione della telefonata; i documenti obbligatori (contratto, nota informativa, scheda di riepilogo prezzi) devono invece essere inviati al più tardi entro 10 giorni dalla telefonata.
Una volta ricevuti i documenti il cliente domestico ha il diritto di ripensamento, cioè ha 10 giorni di tempo per comunicare per iscritto il proprio ripensamento all'esercente, utilizzando un mezzo che consenta di dimostrare la data di spedizione (ad esempio, lettera raccomandata).
I 10 giorni nel caso di contratto concluso con mezzi di comunicazione a distanza si contano dal momento in cui il cliente riceve il contratto.
In tal caso nulla è dovuto dal cliente alla società.
La normativa tutela quindi sia il consumatore che la società che fornisce i servizi. Per poter rispondere velocemente alla richiesta del cliente l’impresa può attivare il servizio già con il contatto telefonico; rimane poi una possibilità del cliente “bloccare” o “interrompere” una fornitura non corretta.
(vedi normativa AEEG Autorità per l’energia elettrica e il gas)