L'art. 2320 del c.c. stabilisce che: "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286."
Solo in tal caso il socio accomandante diventa solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, esponendosi di fatto all'esclusione dalla società.
Saluti.