Buonasera,
ho il seguente quesito:
un contribuente, a seguito della conoscenza di un fermo amministrativo senza l'avvenuta notifica al proprio domicilio noto al concessionario della riscossione, invoca la sospensione legale della riscossione ex legge 228/2012.
Nello specifico, il contribuente nell'estate del 2013 smarrisce il certificato di proprietà della propria autovettura, dopo aver presentato denuncia di smarrimento richiede un duplicato al Pra. Al ritiro del duplicato del Cdp, legge che sul proprio veicolo è stato iscritto un fermo amministrativo qualche mese prima, con indicazione della sede di Equitalia competente e dell'importo contestato.
Non avendo idea di chi è per cosa abbia potuto richiedere tale riscossione ad Equitalia (si specifica che la sede equitalia differisce da quella di residenza attuale ma che entrambe le sedi conoscono la residenza del contribuente), effettua una visura dell'estratto conto online dal sito equitalia.it. Dall'estratto conto, per la sede di equitalia competente per la residenza precedente del contribuente (per precedente si intende che sono passati 12 anni dalla variazione dell'indirizzo ufficialmente comunicato con raccomandata a/r), si evince che per n. 2 cartelle con notifica fra novembre 2003 e gennaio 2004, il cui totale corrisponde al valore richiesto nel fermo amministrativo, ad aprile 2013 si è proceduto appunto ad intraprendere una procedura esecutiva sul bene mobile.
Il contribuente procede cosi:
tramite il sito di equitalia richiede la revoca del fermo amministrativo alla sede competente, specificando che alla data di agosto 2013 non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione nè di preavviso e nè di fermo, pertanto invita il concessionario a voler fornire prova della compiuta notifica oppure procedere immediatamente alla revoca del fermo amministrativo con notifica scritta della revoca e della cancellazione.
Dopo 8 giorni, il contribuente riceveva copia del provvedimento di revoca del fermo amm.vo senza alcuna osservazione da parte del concessionario interpellato.
Successivamente il contribuente, opera nel merito dei titoli richiesti da parte dell'A.d.e. ad Equitalia per il totale in questione, quindi n. 2 cartelle. Pertanto, invocando la sospensione legale della riscossione ex legge 228/2012 art.1 commi da 537 a 542, a seguito del primo atto esecutivo ricevuto in merito a presunte cartelle esattoriali in essere.
Nell'istanza viene dettagliatamente dichiarato e documentato con prove oggettive che per le due cartelle in questione, il contribuente aveva richiesto ed ottenuto con consegna a mano, Sospensione del titolo in data 30/1/2004 da parte della sede di Ade competente. Tale sospensione non è stata mai stata revocata, e comunque nessuna notifica era stata fatta al contribuente. Invitando quindi come prescritto dalla legge in oggetto, il concessionario a trasmettere all'ente creditore la propria richiesta.
Dall'istanza di sospensione, compiutamente notificata a mezzo delle poste italiane, con raccomandata e prova di consegna, sono decorsi inutilmente oltre 300 giorni (contro i 220 prescritti dalla legge 228/2012), e dal sito del concessionario nella sezione Estratto conto online, i titoli sono ancora esecutivi, e nessuna comunicazione è stata ricevuta dal contribuente nè da parte del concessionario e nè da parte dell'Ente creditore.
A questo punto come si procede per avere prova dell'annullamento di diritto delle cartelle esattoriali?