Come contributo a questo forum veramente interessante, desidero informarvi della conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate e di un CAF cui mi sono rivolto giorni fa di quanto segue:
@Agenzia delle Entrate said:
Sulla base dell'accordo datato 3 ottobre 1974, inserito il 9 marzo 1976 nella Convenzione (in particolare art. 15) tra Svizzera e Italia per evitare le doppie tassazioni, "i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte
della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attivita' e' svolta".
Inoltre, sulla base dell'accordo 21/6/99 sulla libera circolazione tra Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, a partire dal 1° Giugno 2007 "le zone di frontiera sono soppresse e il frontaliero beneficia della libertà di
esercitare la sua attività professionale sull'intero territorio di qualsiasi Stato contraente, beneficiando della mobilità geografica e professionale, fatto salvo l'obbligo di rientrare settimanalmente al domicilio nell'altra parte contraente". Non risulta quindi più necessario essere residenti nella "fascia dei 20km" per avere diritto
alla sola imposizione presso il paese in cui si presta attività.