E' esatto. Tuttavia le prestazioni di LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE deve presentare caratteristiche molto stringenti : devono essere saltuarie, sporadiche, non abituali, non continuative, senza organizzazione, prestate senza il coordinamento con l’attività del committente, e deve mancare inoltre l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Ai fini previdenziali le prestazioni occasionali non possono superare i 5.000 € di reddito complessivo annuo (cioè per tutti i clienti).
Fino a questa soglia di 5000 € non si è obbligati all’iscrizione all'Inps gestione separata e quindi non sono dovuti contributi.
Superata questa soglia si pagano i contributi solo sulla somma eccedente 5.000 €, cioè se si hanno compensi per 6000 € i contributi si pagano sui 1000 € in eccesso, in quanto i 5000 € rappresentano una soglia di esenzione.
Sotto il profilo fiscale l’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 definisce i redditi di collaborazione occasionale quali “redditi diversi”.
Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite.
Inoltre tali compensi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.
Una degna trattazione dell'argomento si trova in questo forum nella discossione TOP della sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Utile anche illink al sito dell'Inps:
http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5637%3b5646%3b5649%3b&lastMenu=5649&iMenu=1&iNodo=5649&p4=2
Saluti