...visto che nessuno si sbilancia ipotizzo che l'argomento sia troppo spinoso e difficile da trattare. O mi sbaglio?
maxp4
@maxp4
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RE: ..Ancora in materia di annunci per Adulti
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RE: ..Ancora in materia di annunci per Adulti
Nessun aiuto? Eppure dovrebbe essere un tema... hot!
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RE: ex marito da 8 mesi non paga il mantenimento al figlio
Porto la mie esperienza (da prendere con le molle).
La situazione è praticamente identica a quella di mia moglie con il suo ex-marito solo che lui (nonostante lavori) risulta nullatenente. Non ritira le raccomandate e nemmeno l'ufficiale giudiziario è riuscito a fargli pervenire niente.
Il suo avvocato dice che c'è veramente poco da fare se non inoltrare querela a ogni pagamento mancato dato che il reato in questo caso (mancato mantenimento del minore) risulta essere penale. -
RE: ..Ancora in materia di annunci per Adulti
La cosa interessa molto anche a me. Ho un sito in fase di sviluppo e vorrei metterlo on line al più presto. In giro vedo diversi siti, anche con estensione .IT regolarmente on-line con nomi e cognomi, P.I e tutte le indicazioni dell'azienda (italiana con sede in Italia), tariffario completo delle inserzioni e degli eventuali servizi optional sempre a pagamento e che "sembrano" perfettamente legali.
Come sta la cosa? -
RE: Emissione Fattura Commerciale con schema obbligatorio o non
L? Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n.1/2013, ha fornito una interpretazione della norma che modificava il contenuto minimo delle fatture specificando, di fatto, che già l?indicazione del numero fattura e della data di emissione (come usato per il passato) permettevano l?identificazione in modo univoco della fattura stessa.
In sintesi l?Agenzia delle Entrate ha individuato due alternative per attribuire il numero progressivo alla fattura:
- può essere applicata una numerazione progressiva senza indicazione dell'anno solare, iniziando dal n. 1, che prosegua ininterrottamente fino alla cessazione dell?attività. In questo modo l'identificazione univoca della fattura è data dall'irripetibilità del numero del documento;
- alternativamente, è possibile continuare a numerare progressivamente le fatture per anno solare**. In questo caso, l?identificazione univoca della fattura proviene dall'obbligo, richiesto dalla norma, di indicare la data di emissione**
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale
nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza
o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante
fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non
residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente
ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce
nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; (6)
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto,
premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con
arrotondamento al centesimo di euro; (7)
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore
volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'articolo 38 , comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa. è emessa, per conto del cedente o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. -
Eccomi... con il mio sito!
Eccomi qua, sono Max e vi presento il mio sito e la mia attività:
...e già che ci sono anche il sito dell'attività che ho insieme a mia moglie:
Saluti a tutti.
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RE: Apertura di un Sito Escort in regola
Mi presento e mi accodo a questa discussione... è un bel po' che vorrei cimentarmi nella realizzazione di un sito per accompagnatrici/escort, ho un bel nome .it, ho una azienda che tra le sue attività realizza siti web, effettua servizi fotografici e paga regolarmente le tasse in Italia.
Giorni fa ho letto questa sentenza:Non e' reato pubblicare sul web gli annunci sulle prestazioni di escort o prostitute. Lo sottolinea la Cassazione, per la quale un conto e' favorire la prostituzione, altra cosa e' limitarsi a 'pubblicare gli annunci delle prostitute nel proprio sito web'. Una attivita' che 'potrebbe essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere' e che e' considerata 'come un servizio svolto a favore della persona che esercita meretricio e non della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato'. Lo spunto per riflettere sull'uso degli annunci hot su web, per i giudici di Cassazione, e' il ricorso di un signore friulano, condannato sia Gip di Gorizia prima e dalla Corte d'Appello di Trieste per favoreggiamento alla prostituzione ad un anno di carcere (con concessione della sospensione della pena) perche' 'tollerava la pubblicazione' sul suo sito 'di annunci prodromici alla prostituzione'. Secondo la difesa, invece, l'imputato 'si limitava solo a telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro le 'top list''del sito con tanto di invio di foto per mail', cosa che non era certo reato. Dello stesso parere la Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna. Diversa cosa sarebbe stata, spiega la Terza Sezione Penale, se l'imputato avesse cooperato attivamente per incrementare anche sul web il lavoro delle escort. E' scritto infatti nella sentenza n.4443: 'puo' ritenersi cristallizzato il reato nel caso in cui all'attivita' di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicita' della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere piu' allettante l'offerta e per facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell'organizzazione di servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione oganizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente'.
Un po' dovrebbe facilitare le cose, ma come sappiamo alla fine è solo una sentenza e le sfumature sono migliaia (altro che cinquanta!!!).
In pratica "l'azienda" si occuperebbe soltanto di contattare le ipotetiche clienti e di vendergli dietro regolare ricevuta una pagina web da riempire con materiale fornito esclusivamente da loro.In giro leggo molti pareri discordanti e vedo vari siti, alcuni storici .it (piccoletrasgressioni . it ad esempio) intestato ad un italiano e con in esposizione molto materiale, link ad altri siti del circuito riconducibili al sito principale e link a siti personali di professioniste realizzati dall'azienda (presumo perché tutti uguali). Questo sito anni fa mi sembrava fosse stato chiuso dalla Polizia Postale ma poi riaperto poco dopo.
Quindi, che sa da fa?