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    Post creati da matteolli

    • RE: possibile presentare proprie memorie personali?

      Dovrei capire a che stadio si trova attualmente il processo.

      Il processo si regola in differenti fasi, nelle quali viene concesso alle parti, il potere di integrare i propri scritti, le proprie domande e deduzione, attraverso la presentazione di memorie.

      Il giudice concede questo potere alle parti, quando ne fanno richiesta.

      Mi sembra strano che il tuo avvocato non abbia fatto questa richiesta, e ove fatta non si sia attenuto alla presentazione di memorie.

      Spiegami un po se ti è possibile, in maniera precisa, a che stadio si trova il processo (indicami anche gli articoli di legge...
      Dovesti aver infatti le copie o le comunicazioni contenute nei verbali d'udienza.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      matteolli
    • RE: info su successione

      In effetti non so come sono regolati i rapporti di conto corrente, quindi non posso dire, tanto più se al conto corrente sono collegati dei fondi che non so come sono stati sottoscritti.

      Penso che non ci sia nulla da temere e che la banca si adopererà nei termini di legge. Quindi potete stare tranquilli

      Un dato che potrebbe rilevare è che non tutte le somme sul conto siano di spettanza del defunto, infatti, la legge presume che i crediti e i debiti sul conto corrente si dividono in parte uguali tra i cointestatari.

      Quindi, nel vostro caso, solo il 33.3% cadrebbe in successione, in quanto, il conto è cointestato a voi due fratelli, ai quali la legge fa presumere che i 2/3 (1/3 ciascuno) delle somme siano di vostra spettanza.

      Comunque potete regolare i rapporti successori tra voi eredi nella maniera più opportuna.

      Per approfondimenti potete leggere questo post:
      dirionline.blogspot.it/2013/12/a-proposito-del-conto-corrente-del.html

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      matteolli
    • RE: Merce non ancora pagata

      Ci sarebbe la tutela restitutoria.
      art. 1519 del codice civile.
      *"Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa."
      *
      Oppure se non è più possibile ottenere la restituzione nei termini indicati dall'art. 1519 codice civile occore agire giudizialmente per il pagamento.

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      matteolli
    • RE: info su successione

      Il conto cointestato è ha firma congiunta o disgiunta?

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      matteolli
    • RE: Esecutività dei provvedimenti 708

      La notifica di atti giudiziari la fa sempre l'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata però... credo che sia stata la controparte a notificarti l'ordinanza, ordinanza della quale, ne avevate cmq conoscenza già dalla data di comunicazione fuori udienza.

      Il provvedimento del presidente, il codice di rito lo da per esecutivo e non vale dire che diventa efficace solo trascorsi 10 g dalla notifica. Tanto è vero che se non ti notificava l'ordinanza potevi impugnarlo nel termine ordinario di 6 mesi. Mentre così solo da 10 gg dalla notifica. Notifica che è stata fatta solo per ottenere quanto stabilito dall'ordinanza

      Per me è così, il provvedimento è esecutivo dal giorno che è stato assunto dal presidente... Opporsi al precetto dicendo quello che vuoi, ovvero che il provvedimento del presidente diviene efficace solo decorsi i termini per impugnarlo è una strada, si percorribile, ma difficile che trovi ascolto..

      Non è cmq finita qui, infatti si tratta solo di un provvedimento temporaneo ed urgente che potrà essere poi in tutto o in parte modificato dalla sentenza che definirà il giudizio.

      D'altro canto perché opporsi ora al precetto se non si è fatto reclamo contro l'ordinanza?

      Anche se difficile da dire e da accettare, per il momento credo che non resti altro da fare che pagare.

      Meglio spendere tempo per preparasi e per approntare difese efficaci e efficienti per ottenere una sentenza favorevole che definisca il giudizio.

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      M
      matteolli
    • RE: Esecutività dei provvedimenti 708

      A mio modo di vedere le cose stanno così:

      Una parte è stata condannata a pagare qualcosa all'altra, forse a titolo di mantenimento.
      L'ordinanza è titolo esecutivo già efficace... Quindi quella parte dovrebbe pagare quanto stabilito in ordinanza. La notifica non serve perché dell'ordinanza si presume le parti ne hanno già conoscenza, o in udienza o a mezzo della cancelleria...

      Altro discorso è impugnare l'ordinanza, rimedio possibile...

      Da altro lato se la parte non paga, la parte che ha diritto a ricevere, può notificare il precetto, per poi fare il pignoramento, notificando l'ordinanza presidenziale che è già titolo esecutivo. Penso che per questo sia arrivata la notifica il 26 settembre.

      Ok, la notifica è avvenuta il 26 settembre, non il 20, ma questo servirà a poco.

      Attenzione, faranno anche il pignoramento, se non verrà pagato quanto stabilito e ci saranno ulteriori spese... oltre quelle del precetto.

      Consiglio di pagare, attenendosi a quanto stabilito nell'ordinanza, è lì infatti che è stabilito quanto, in che modo e da quando la parte deve pagare.

      Ad esempio se l'ordinanza, del mese di luglio, ha statuito che si deve pagare a partire dal mese di ottobre inutile dire che il mese di settembre non va pagato. Altrimenti tocca pagare anche settembre.

      Ma spiegami una cosa, perché spero di sbagliarmi,

      L'ordinanza l'ha notificata la cancelleria o la controparte? Mi pare di aver capito che l'ha notificata controparte e dopo ha notificato il precetto.

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      matteolli
    • RE: Esecutività dei provvedimenti 708

      Scusa ma ha me sembra vero il contrario:
      Art. 189 disp. att. "L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo."

      Però non so se ho capito bene il tuo punto di vista...

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      matteolli
    • RE: Ricorso in appello. Tempi utili oltre i quali non bisogna andare.

      Figurati...

      C'é anche un'altra considerazione da fare... In effetti, la sentenza di primo grado è esecutiva tra le parti, quindi, il soccombente è tenuto a pagare quanto in essa statuito.

      Tuttavia, è possibile, per la parte soccombente, che propone appello, presentare un istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado.

      Tuttavia la legge, la legge n. 183 del 12 novembre 2011, ha inserito un comma nell'articolo 283 c.p.c che prevede che se: "l'istanza (di sospensione) è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad ? 250 e non superiore ad ? 10.000".

      Ha seguito di questo comma introdotto nel 2011 con la legge n. 183, diventa rischioso per la parte soccombente in primo grado, presentare istanza di sospensione.

      Già ma quindi... Mi chiederai allora che si deve fare per ottenere il pagamento di quanto statuito in primo grado, se l'altra parte non paga spontaneamente...

      Penso che a tal riguardo il tuo avvocato ti saprà consigliare. Egli infatti insisterà per farsi pagare. Poi credo valuterà con te, se procedere con un processo di esecuzione della sentenza o meno...

      Altro non posso dirti, non avendo visionato i documenti che riguardano la causa in oggetto.

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      matteolli
    • RE: Ricorso in appello. Tempi utili oltre i quali non bisogna andare.

      Chi ti ha notificato la sentenza? Si tratta di una sentenza del tribunale? Dovresti aver già un legale che si è occupato della causa di primo grado... quindi ti dirà lui... Cmq ci sono 30 gg da quando ti hanno notificato la sentenza, o un termine di 6 mesi che decorre da quando hanno pubblicato la sentenza. C'é anche un termine più lungo, di 1 anno (che credo faccia al caso tuo). Infatti il termine di 6 mesi si applica solo ai giudizi che sono iniziati dopo l'entra in vigore della legge n. 69 del 2009.

      Cercare di recuperare le spese (o come credo che tu voglia, anche il risarcimento) potrebbe essere, (per il momento) svantaggioso in quanto, dovresti promuovere un processo esecutivo, ma con l'impugnazione che potrebbe ancora rovesciare la sorte del primo grado, questo (il procedimento esecutivo) potrebbe essere solo una spesa in più.

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      matteolli