Per effetto della abrogazione dell’istituto della riabilitazione da parte del d. lgs. n. 5/2006, che ha altresì eliminato il pubblico registro dei falliti, qualora venga proposto ricorso per riabilitazione, dovrà in ogni caso ordinarsi la cancellazione del nominativo del ricorrente dal pubblico registro dei falliti ed ordinarsi la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. Pertanto, abrogato l'istituto della riabilitazione con contestuale eliminazione del pubblico registro dei falliti, deve venir cancellato il relativo nominativo, come surriportato, e sorprende l'atteggiamento delle banche.
Gatta.