@criceto said:
La diffusione astrae dal possesso al momento della perquisizione
Il possesso è prodromico alla diffusione... Cosa diffondi se non possiedi ?
@criceto said:
La diffusione astrae dal possesso al momento della perquisizione
Il possesso è prodromico alla diffusione... Cosa diffondi se non possiedi ?
@criceto said:
Forse non è chiara la questione: se i capi d'imputazione fossero la detenzione e la diffusione, dal punto di vista del diritto, come potrebbe reggere una simile accusa se " i corpi del reato " non venissero trovati ?
@criceto said:
Sperando che la tua sia una curiosità puramente "accademica" ti faccio notare che la semplice cancellazione dei dati da un disco non elimina i dati stessi, astraendo dal caso particolare e parlando genericamente di sicurezza informatica tieni presente che se si vogliono veramente "eliminare" dei dati la soluzione migliore è conferire alla discarica il disco e montarne uno nuovo.
A prescindere dalle tecniche - più o meno evolute - di forensic computing, se nel PC dell'indagato non venisse trovato nulla ? O se non venisse proprio trovato il PC ?
@criceto said:
L'indirizzo IP equivale ad un numero di telefono fisso ed identifica l'utenza dando per scontato che il reo non abbia provveduto a mascherare l'IP e non abbia adottato procedure di reindirizzamento (i rei di tali reati non sono in genere molto "dritti" in campo informatico (per fortuna), solo un perfetto idiota userebbe Emule per certe cose).
Non costituisce prova del fatto che TU abbia commesso il fatto o che il fatto sia stato commesso utilizzando il tuo PC ma costituisce prova che il fatto sia stato commesso dalla TUA casa.
Quindi ? Nemo tenetur se detergere...
@criceto said:
L'indirizzo IP equivale ad un numero di telefono fisso ed identifica l'utenza dando per scontato che il reo non abbia provveduto a mascherare l'IP e non abbia adottato procedure di reindirizzamento (i rei di tali reati non sono in genere molto "dritti" in campo informatico (per fortuna), solo un perfetto idiota userebbe Emule per certe cose).
Non costituisce prova del fatto che TU abbia commesso il fatto o che il fatto sia stato commesso utilizzando il tuo PC ma costituisce prova che il fatto sia stato commesso dalla TUA casa.
Trai quindi le conclusioni del caso.
E se presso il domicilio dell'indagato, nel corso della perquisizione, non venisse trovato nessun PC o dischi o altro ?
Salve a tutti ! Si sente spesso parlare di " retate " per contrastare quell'odioso reato che è la pornografia minorile. Oggi però vorrei proporre un quesito che da tempo mi incuriosisce. Se nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di un indagato per diffusione di materiale pedopornografico tramite internet ( o tramite emule ) non venisse trovato alcun materiale proibito o, peggio ancora, nemmeno il PC, è sufficiente l'indirizzo IP per sbattere in galera l'indagato oppure serve " il corpo del reato " ovvero le immagini ? Questo per capire fino a che punto un indirizzo IP può essere considerata una " prova inespugnabile ".
Ringrazio per l'attenzione e saluto
Carlo