Buongiorno sig.ra Paola71
Se Lei ha percepito un reddito da lavoro dipendente (CUD 2016 redditi 2015) e contemporaneamente ha percepito altri redditi, dovrà cumulare tutti i suoi redditi e pagare le imposte sui redditi aggiunti con la sua aliquota marginale (aliquota sull'ultimo scaglione) detraendo eventuali ritenute d'acconto.
Esempio:
-Ultima aliquota su lavoro dipendente 27% (reddito da euro 15000 fino a euro 28.000)
-applicare il 27% su euro 5000 (al netto di eventuali spese) fino al totale complessivo di euro 28.000. Applicare il 38% sulla somma che eventualmente supera euro 28.000.
Quest'anno pagherà il saldo 2015 e l'acconto per il 2016
Se i suoi clienti sono imprese o lavoratori autonomi devono applicare la ritenuta d'acconto del 20%.
Spero di essere stato chiaro
Cordiali saluti
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RE: Collaborazione occasionale e 5000 euro
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RE: Collaborazione occasionale e 5000 euro
Buonasera sig. Matteodante
Rispondo alle tue domande.
1-Se chiudi la partita Iva al 31.12.11 non puoi emettere fatture nel 2012.
Se vuoi emettere le fatture nel 2012 devi chiudere la partita Iva nel corso del 2012 e non sei obbligato a presentare gli studi di settore nel 2013 (anno d’imposta 2012), e non vedo quale problema potresti avere. Se nel 2011 sei nel regime dei minimi non hai il problema degli Studi.
2-I compensi occasionali sono da intendere come tali. Se emetti diverse note per compensi occasionali, anche di importi non rilevanti, è evidente che la tua è una attività con carattere di continuità e quindi professionale e soggetta a partita Iva.
Il limite di € 5000 è di carattere contributivo in quanto oltre questo importo (solo sull’eccedenza) sei soggetto alla contribuzione Inps gestione separata (devi avvertire il tuo committente del superamento del limite e a partire da questo momento egli sarà gravato degli adempimenti Inps come se si trattasse di un rapporto di collaborazione).
In teoria non esiste un limite fiscale perché, per essere soggetta ad Iva, l’attività deve essere abituale.
3-Possono coesistere più rapporti di collaborazione a progetto e attività di lavoro occasionale, ovviamente con soggetti diversi, ed ognuno di loro avrà il proprio regime fiscale. Non ci sono limiti temporali per la durata dei rapporti di collaborazione, sempreché sia rispettata la normativa di base.
Ho cercato di dare alcune risposte alle tue domande, se hai altri dubbi riscrivi.
Saluti -
RE: Contributi lavoro dipendente INPS
Buonasera Clagiord
La registrazione dei contributi nei periodi elencati può essere anche attribuita al pagamento degli stessi con invio della comunicazione UNIEMENS.
Ma se l’azienda non ha consegnato le buste paga, forse, questo è improbabile.
Può anche essere accaduto che la società abbia inviato la comunicazione UNIEMENS senza provvedere la pagamento dei contributi, oppure ha pagato solo la parte a carico del lavoratore, (ex DM insoluti). Questo potrebbe aver consentito la registrazione dei contributi.
In ogni caso, per la disposizione sull’automaticità delle prestazioni, i periodi contributivi che possono essere dimostrati (libretto di lavoro, cedolini retribuzione, comunicazioni all’ufficio di collocamento) sono riconosciuti validi dall’INPS se denunciati entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Comunque i contributi non pagati a seguito di procedure concorsuali sono tutelati da un fondo che opera presso l’Inps e che serve a proteggere il lavoratore in queste situazioni di crisi. Ovviamente deve essere attivato da chi ne ha interesse.
Puoi fare un tentativo ma non credo che l’INPS ti possa dire la reale situazione dell’azienda.
Cordiali saluti -
RE: Calcolo retribuzione netta contratto a progetto
Buongiorno littlespintop
Il calcolo Irpef sulla busta paga viene fatto su un imponibile teorico annuale tenendo conto della retribuzione mensile moltiplicata per 12, 13 o 14 mensilità.
Nelle retribuzioni per i dipendenti gli scostamenti mensili sono minimi e l’imponibile da tassare è calcolato, in genere, su una retribuzione media già stabilita dall’inizio dell’anno con conguaglio finale sull’ultima busta paga in base al reddito effettivo annuale.
Questo comportamento viene deciso dall’ufficio del personale o dai programmi di contabilità paghe che prevedono comunque anche altre opzioni.
Nei compensi per i co.co.pro le cose sono più complicate perché gli addetti all’elaborazione paghe posso comportarsi in modo diverso rispetto a quello ripetitivo dei dipendenti (tassazione in unica busta per periodi superiori al mese o all’avanzamento del progetto, giorni di detrazioni non uniformi, imponibile fiscale con reddito annuale inadeguato, ecc.).
Tutto questo potrebbe comportare un trattamento diverso ogni mese, salvo il conguaglio finale. Può capitare che il susseguirsi di più progetti nel corso dell’anno creino complicazioni contabili e che non vengano eseguiti i corretti conguagli.
Inoltre la somma di più mensilità su una unica busta paga ultramensile può far lievitare l’aliquota marginale con eccessiva tassazione.
Sicuramente l’Università ha sommato anche il precedente periodo reddituale o ha tassato il compenso sommando più periodi mensili.
Per quanto riguarda la documentazione questo Forum è pubblico.
Per altre richieste devi utilizzare i canali predisposti dal Forum negli annunci privati.
Cordiali saluti. -
RE: Calcolo retribuzione netta contratto a progetto
Buonasera littlespintop
Da come hai descritto l’accaduto presumo che quanto detto dall’ufficio del personale dovrebbe essere vero.
Sicuramente hanno commesso un errore nella redazione del cedolino sommando più mesi in una stessa busta paga facendo così innalzare l’aliquota marginale al 38%.
Tutto dovrebbe tornare a posto in sede di conguaglio finale con la restituzione delle maggiori ritenute subite.
Facendo un calcolo teorico molto approssimativo, in base ai dati forniti, ritengo che la differenza mensile di maggiori ritenute si possa aggirare intorno agli € 700, a meno che non siano presenti altri redditi.
Se hai altri dubbi riscrivi.
Cordiali saluti -
RE: Calcolo retribuzione netta contratto a progetto
Buongiorno smart art
Il calcolo annuale, cioè come se non ci fossero altri redditi e con unica liquidazione da parte del datore di lavoro, è il seguente.
Compenso € 3840
Ritenuta Inps € 342 (8,91% di 3840)
Imponibile Irpef € 3498
Irpef = zero (805-1380)
Addizionali = zero
Il netto è di € 3498.
Se invece viene redatta una busta paga mensile su base annuale, inserendo i 60 gg relativi alla durata di rapporto di lavoro, ti verranno trattenute il primo mese Irpef per € 266 (422-156).
Queste ritenute dovrebbero esserti restituite nella busta paga di conguaglio finale.
Spero di essere stato chiaro
Cordiali saluti -
RE: A.S.D.: modifica statuto
Buongiorno Javier80
Quelle che trovi su internet sono solo delle tracce per redigere lo statuto e che vengono cortesemente pubblicate. Puoi benissimo cambiare il testo e adattarlo alle tue esigenze rispettando, ovviamente, le norme del settore.
Saluti -
RE: Avvio attività con collaboratore
Buongiorno Pincopallablu
Per esercitare una attività di commercio non è necessario costituire una società.
Puoi iscriverti alla CCIAA come imprenditrice individuale. In questo caso sarai illimitatamente responsabile nei confronti dei tuoi creditori per l’attività esercitata e sarai soggetta alla contribuzione INPS commercianti (circa € 3000 minimo di contributi annui).
I tuoi rapporti con l’altro collaboratore possono essere regolati da un accordo che preveda le percentuali riconosciute in caso di vendita oppure un compenso per l’attività professionale di creazione.
Quella che descrivi è una comune attività commerciale. Si fattura ai clienti, si incassa l’importo, si pagano i fornitori (tuo collaboratore) dietro presentazione della fattura.
Il regime del tuo collaboratore non ti riguarda, se non per il tipo di fattura da emettere da parte sua (senza Iva se nel regime dei minimi).
Non ho ben capito quale siano le tre attività e che cosa fattura l’esecutore del progetto.
Cordiali saluti -
RE: aprire una cooperativa e sue attività e servizi
Buongiorno a tutti
Le cooperative sono delle entità economiche in cui tutti i soci sono sullo stesso livello societario. Non ci sono soci di maggioranza o minoranza.
Faccio un esempio.
Alcuni membri di una famiglia, o amici di lunga data, decidono di costituire una cooperativa. Nell’atto costituivo stabiliscono le regole e successivamente nominano gli amministratori e il Presidente (rappresentante legale). Tutto viene gestito in armonia e secondo parametri precedentemente stabiliti, considerati i preesistenti rapporti familiari o personali.
In un secondo tempo possono subentrare, per motivi di lavoro o per nuove professionalità richieste, alcuni nuovi soci. Questi nuovi soci in un secondo momento potrebbero non condividere più le scelte o la gestione degli amministratori nominati. In ogni assemblea li possono mettere in minoranza e cambiare la gestione dei vecchi amministratori, estromettendoli.
I nuovi soci, una volta ammessi, hanno gli stessi diritti dei soci fondatori e non sono considerati di “minoranza”. Ogni socio ha un voto.
Nelle società invece, come è noto, può esistere il socio, o i soci, di maggioranza (che possiedono più del 50% delle quote o azioni) ed quindi anche in caso di subentro di nuovi soci quest’ultimi, in base al capitale sottoscritto, possono restare di minoranza senza influire sulla gestione della società.
Detto questo ecco una breve descrizione delle cooperative.
Le cooperative possono essere suddivise in cooperative a mutualità prevalente, a mutualità non prevalente e cooperative sociali.
Per tutte necessita la costituzione con atto notarile, l’iscrizione alla CCIAA, il deposito dei bilanci, ecc.
Le cooperative a mutualità prevalente si distinguono per la prevalenza dell’apporto di lavoro dei soci rispetto ai non soci, oppure per le prestazioni svolte dalla stessa che sono rivolte in prevalenza verso i soci.
Le cooperative a mutualità non prevalente non hanno questi requisiti.
Le cooperative sociali sono considerate Onlus e non hanno finalità di lucro. Svolgono la loro attività rispettando le regole del non profit e godono delle stesse agevolazioni fiscali.
Per costituire una cooperativa occorrono minimo nove soci mentre è possibile costituire una cooperativa con solo tre soci se questa viene costituita nella forma a responsabilità limitata.
Le cooperative possono assumere anche lavoratori dipendenti e operano allo stesso modo delle società di capitali (fornitori, professionisti, contratti con i clienti, ecc.).
Alcuni esempi fatti nei quesiti sono normali rapporti tra società, clienti e prestatori di lavoro (dipendenti o autonomi).
Non è possibile costituire una cooperativa che eserciti molte attività particolarmente dissimili tra loro in quanto il notaio, giustamente, potrebbe non redigere all’atto.
Dopo aver depositato l’atto occorre redigere e approvare un regolamento interno da inviare alla direzione provinciale del lavoro. Nel regolamento vengono regolati in dettaglio i rapporti tra i soci (obblighi, doveri, diritti, rapporti di lavoro, ecc.) e vi sono descritti i vari tipi di rapporto di lavoro che si possono instaurare con i soci-lavoratori e cioè dipendente, professionale, co.co.pro e con esclusione delle prestazioni occasionali e altri contratti di lavoro che non garantiscono la continuità del rapporto associativo.
Le cooperative hanno gli stessi obblighi di pubblicità legale e dichiarativi delle società di capitali il cui costo da sostenere non è indifferente.
Inoltre le cooperative non godono più delle consistenti agevolazioni che avevano negli anni passati. I contributi Inps sono gli stessi delle altre attività economiche simili (secondo l’inquadramento Inps) e le agevolazioni sul trattamento fiscale si sono ridotte a modeste riduzioni di imponibile nella tassazione dell’utile se si seguono determinate norme (destinazione dell’utile, mutualità prevalente ecc.).
Sono sottoposte agli studi di settore (tranne le cooperative sociali) e gli eventuali scostamenti rispetto alle loro risultanze devono essere giustificati, in quanto il loro esonero dall’aderire alle risultanze è una semplice raccomandazione.
Se non c’è un motivo specifico per la costituzione di una cooperativa (particolarità dei rapporti che si vogliono instaurare, ricambio ricorrente dei soci, condivisione dei risultati e dei rischi, ridotta conflittualità) a mio modesto avviso non c’è una convenienza rilevante.
Per le cooperative (e anche le società) che si occupano di lavori edili è noto che i contributi Inps sono più consistenti, si deve seguire la contribuzione alla Cassa Edile con relativi adempimenti e le aliquote contributive Inail sono alquanto elevate.
Spero di essere stato chiaro.
Cordiali saluti -
RE: Partita IVA su Sito Web
Buonasera mondoinweb
Se l’attività del vostro cliente è di carattere commerciale, e per questo motivo deve essere in possesso della partita Iva, è obbligato a pubblicare sul sito il numero della stessa.
La pubblicazione è obbligatoria per legge e non credo che il codice fiscale possa risolvere il problema. Il rischio è quello di una sanzione.
Saluti -
RE: Regime minini e spese abitazione principale
Buonasera Linux
Se fatturi € 35000 annue non hai scelte da fare. Rientri nel normale regime IRPEF e IVA con alcune agevolazioni in contabilità semplificata.
I limiti attuali e fino al 31.12.11 sono di € 30987 per il regime delle nuove iniziative e € 30000 per il regime dei minimi.
Dal 2012 questi regimi saranno sostituiti da un nuovo regime sempre con limite di € 30000.
I contorni di questo nuovo regime non sono ancora chiari. Occorre attendere qualche chiarimento e una lettura attenta della nuova legge.
Se la sede della tua attività coincide con quella dell’abitazione puoi detrarre, in genere, il 50% delle spese dell’immobile e delle utenze.
I precedenti regimi agevolativi hanno alcune regole particolari che dovrebbero terminare al 31.12.11.
Saluti -
RE: terminazione contratto a progetto
Buonasera Mikdem
Quella che citi è una condizione usuale che si inserisce nei contratti a progetto e vale sia per il committente (datore di lavoro) che per il lavoratore. Sempreché ci si trovi d’accordo sulla definitiva realizzazione del progetto.
Saluti -
RE: Apprendistato e ritenuta d'acconto
Buonasera Carba
A mia conoscenza non esiste un CCNL che preveda questa limitazione, a meno che ciò non dipenda dalla natura dell’apprendistato e da eventuali rapporti concorrenziali fra le aziende per le quali lavori.
Se indichi solo la ritenuta d’acconto è da ritenere che le tua prestazioni siano occasionali. In questo caso non vedo di cosa ti debba preoccupare, sempre che queste prestazioni non incidano sull’espletamento del tuo percorso di apprendistato.
Puoi interrompere l'apprendistato ed essere assunta da altra azienda.
Cordiali saluti -
RE: Ritenuta d'acconto con contratto a progetto
Buonasera svarioroni
Dalla descrizione fatta non sembra un contratto a progetto.
Nel contratto a progetto il datore di lavoro provvede egli stesso alla trattenuta dei contributi e delle imposte facendosi carico dei versamenti.
Forse ti hanno proposto una ricevuta per lavoro occasionale, anche se è inusuale il pagamento mensile. Anche in questo caso il versamento della ritenuta d’acconto è a carico del committente (datore di lavoro) che rilascerà il 28/2 dell’anno successivo un attestato per le ritenute effettuate e versate. Non puoi versarti la ritenuta d’acconto da solo.
Il limite di € 5000, nel lavoro occasionale, riguarda il contributo Inps.
Spero di essere stato chiaro
Saluti -
RE: Calcolo retribuzione netta contratto a progetto
Buonasera djfabry
Il lordo ammonta a circa € 2450 ( € 29400 annuali).
Il calcolo è il seguente
€ 29400 – 8,91% (Inps) = 2620
Imponibile Irpef e addizionali € 26780 (29400-2620)
Irpef e addizionali (reg. e com. circa 2% - 2,5%) su € 26780 = € 6340 circa
Netto annuale € 29400-2620-6340= 20440
Netto mensile € 1700 circa.
Cordiali saluti -
RE: Calcolo retribuzione netta contratto a progetto
Buonasera ValentinaC
Mi scuso per il ritardo nel risponderti.
Non esiste una formula per calcolare l’importo inverso dal netto al lordo.
Ti posso solo suggerire un percorso che puoi adattare alle tue esigenze.
Se hai in mente un importo, per esempio € 2000, devi considerare che su un teorico annuale lordo di € 24000 (2000x12) devi pagare imposte per € 3450 (23% fino a € 15000) ed € 2430 (27% su € 9000) per un totale di € 5880 a cui devi togliere € 1047 di detrazioni, più circa 1,5%-2% per le addizionali Reg. e Com.. In pratica 5880-1047+480= € 5313
Il netto sarà di € 18687. Se l’importo non ti soddisfa (circa € 1500 mensili nette) devi fare altre prove.
Quando avrai trovato un reddito netto che ti soddisfa devi trovare il reddito lordo. Per avere un reddito imponibile irpef (al netto INPS) di € 24000 (esempio) devi maggiorare l’importo della ritenuta 8,91% inps a tuo carico.
Il calcolo è il seguente. € 24000/0,9109 = 26347 (0,9109 è il risultato % di base 100 – 8,91). L’importo di € 26347 è quello da cui devi iniziare a fare i calcoli.
E quindi € 26347-2347 (8,91% di 26347)=24000Il calcolo delle imposte e contributi di cui sopra si sviluppa in questi termini.
- contributo Inps a tuo carico 8,91% pari ad un terzo del 26,72%. I restanti due terzi sono a carico del datore di lavoro. Questi contributi sono deducibili dal reddito.
- Detrazioni irpef
a - redditi fino a € 8000 la detrazione è di € 1840
b – redditi da € 8000 fino a € 15000 il calcolo è il seguente. 1338+(502x(15000-reddito imponibile/7000). es. con reddito di € 10000 = 1338+(502x(15000-10000)/7000=1338+358
c – redditi dal € 15000 fino a € 55000 il calcolo è il seguente. 1338+(55000-reddito imponibile/40000). es. con reddito di € 30000 = 1338x(55000-30000)/40000 =836
d – redditi oltre € 55000 detrazioni zero.
Questi sono i calcoli principali delle detrazioni. In ogni caso le detrazioni non possono scendere sotto € 690 per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e ad € 1380 per rapporti di lavoro a tempo determinato. Ci sono poi altre piccole detrazioni aggiuntive per redditi tra € 23000 e € 28000.
Queste detrazioni vanno applicate al lordo delle imposte Irpef calcolate secondo gli scaglioni di imposta del 23% fino a € 15000, del 27% oltre € 15000 fino a € 28000, del 38% oltre € 28000 fino a € 55000, ecc. - Le addizionali regionali e comunali si applicano sullo stesso imponibile irpef e se risulta dovuta l’irpef.
Ogni regione e comune ha la sua aliquota.
Il calcolo è alquanto complesso per chi non abbia una consuetudine dell’argomento e per la variante legata al reddito annuale che può modificare il calcolo netto.
Se hai altri dubbi riscrivi e se non hai particolari problemi puoi sempre chiedere al forum il calcolo che ti riguarda.
Cordiali saluti
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RE: gestione separata vs dipendente
Buonasera Merovingio
Sicuramente non sei artigiano in quanto gli artigiani sono iscritti ad una specifica gestione presso l’Inps con un minimale annuo di € 2900 circa.
Per quanto riguarda la contribuzione INPS gestione separata e quella dipendente la differenza principale sta nell’aliquota di rendimento che nel primo caso è del 26% mentre nel secondo è del 33%. I contributi dipendente sono in realtà molto più alti in totale (per altre prestazioni come malattia, Cig, ANF, disoccupazione, ecc. a carico del datore di lavoro) e possono arrivare a circa 41%-43%.
I requisiti per la pensione sono identici ma possono cambiare le finestre di uscita (circa sei mesi in più per gli autonomi). Non conosco la tua età ma sicuramente tra quindici/venti anni le regole potranno essere notevolmente diverse (per l’età minima e il rendimento).
Saluti -
RE: Riscatto universita'
Buonasera Mikdem
Puoi chiedere il riscatto degli anni universitari quando vuoi. Esiste solo il vincolo che per il periodo da riscattare non ci siano periodi coperti da contribuzione obbligatoria.
Comunque più passano gli anni e più aumenta l’importo del contributo di riscatto in considerazione dell’aumento del tuo reddito e dell’avvicinamento all’età della pensione.
Cordiali saluti -
RE: Contributi inps dopo la pensione
Buonasera Paolo2011
Finché sei iscritto come commerciante devi pagare sempre i contributi Inps alla gestione.
Saluti -
RE: Detraz.lav.dip e pensione
Buonasera Cosmos
Le detrazioni si possono usufruire una volta sola. Resta a te decidere se le vuoi sulla pensione o sulla retribuzione.
Saluti