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    Post creati da mariopela

    • RE: Finanziaria Tremonti 2011 - Novità importanti sul regime dei contribuenti minimi

      @psiche said:

      Grazie Mariopela. Le 3 condizioni che hai postato mi sembrano però riferite a chi voglia aprire la p.iva, giusto? Chi ce l'ha già ai minimi, può continuare fino ai 35 anni, mi sembra di capire. Non ho capito però da quale anno scatta il 5% invece del 20...

      😞

      31 genaio 2007 da quanto so.

      sinceramente però penso che non sia come dici.
      A sostegno di ciò, governo e l' agenzia delle entrate stessa sostiene che il 4% soltanto delle persone potranno aderire al nuovo regime al 5% : è quindi plausibile che , nel prospettare i conteggi, siano stati esclusi coloro i quali semplicemente si aspettano di migrare dall' attuale regime dei minimi al nuovo regime al 5%, e questo solamente perchè rispondono ai due presupposti
      a) si aver aperto l' attività dopo il primo gennaio 2008
      b) di non aver superato i 30000 € o quanto al comma 9 art.1 legge 244
      "Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99
      dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ovvero contribuenti minimi) non possono beneficiare del nuovo regime semplificato per i
      contribuenti minimi, ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
      decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti
      ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
      obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul
      valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del
      Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
      dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

      in pratica per la gran parte di quel 96% si prospetta un nuovo regime ibrido tra il vecchio dei minimi e l' ordinario

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      mariopela
    • RE: Finanziaria Tremonti 2011 - Novità importanti sul regime dei contribuenti minimi

      @psiche said:

      porca pupazza, non si può stare tranquilli manco d'estate...quindi sintetizzando, è tutto ufficiale? 5% fino a 35 anni? Questo 5% da quando si applica, dall'unico che si presenta nel 2012 (riferito all'attività del 2011) oppure a quello del 2013?

      Faccio parte della plebaglia ai minimi, libera professionista ai limiti della sussistenza. Sono infartata a leggere questo thread...questa manovra mi sembra un'istigazione al nero o a chiudere bottega...

      😢

      5% fino a 35 anni solo se potrai entrare nel nuovo regime...ma tieni conto del fatto che se hai un piva minimi e la userai per continuerai il tuo lavoro, ovvero fatturando per i tuoi soliti clienti e/o operando negli stessi luoghi di lavoro, non potrai usuruirne: senti qui

      *I soggetti che presentano i requisiti illustrati in precedenza, per poter fruire in concreto del nuovo regime forfettario, devono verificare la sussistenza delle condizioni previste dal co. 2 dell?art. 27, e più precisamente:

      **► il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l?inizio dell?attività, nessuna attività d?impresa o professionale, nemmeno in forma associata o familiare. Tale condizione, come si vedrà meglio in seguito, può comportare alcune problematiche per coloro che, fino al 2011, hanno fruito del regime dei minimi, per il quale non è richiesto che l?attività intrapresa sia nuova; **
      **► l?attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l?attività in precedenza svolta consista nel periodo di tirocinio professionale obbligatorio; **
      ► nel caso in cui venga proseguita l?attività svolta in precedenza da altro soggetto, come potrebbe accadere in caso di cessione, conferimento ed affitto d?azienda, l?ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d?imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore a euro 30.000.

      Le condizioni illustrate ricalcano, in buona sostanza, quelle già richieste per l?accesso al regime delle nuove iniziative produttive, di cui all?art. 13 della Legge n. 388/2000, con la conseguenza che si rendono applicabili alcuni chiarimenti già espressi dall?Agenzia delle Entrate in tale ambito. In particolare:
      ► in relazione al primo dei tre requisiti, ossia non aver esercitato alcuna attività d?impresa o di arte e professione nei tre anni antecedenti l?inizio della nuova attività, la C.M. 3.1.2001, n. 1/E, ha chiarito che non costituisce causa di esclusione la semplice apertura di partita Iva, e la successiva C.M. 18.6.2001, n. 59/E, ha confermato che nemmeno la partecipazione in qualità di socio ad una società di capitali o ad una società di persone, senza attività gestionale nella società, costituisce causa di esclusione;
      ► relativamente alla ?mera prosecuzione? di altra attività svolta in precedenza, la già citata C.M. n. 59/E/2001 e la precedente C.M. 26.1.2001, n. 8/E, hanno precisato che tale prosecuzione si realizza quando l?attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l?aspetto formale, **ma nella sostanza viene svolta utilizzando gli stessi beni dell?attività precedente, nel medesimo luogo e nei confronti degli stessi clienti. ***

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      mariopela
    • RE: Finanziaria Tremonti 2011 - Novità importanti sul regime dei contribuenti minimi

      @OEJ said:

      In verità è piuttosto chiaro: ci sono tutti gli obblighi legati all'IVA eccetto quelli per cui ci sono espressi esoneri.
      In altre parole, si imputa l'IVA in fattura e si esegue la liquidazione una volta l'anno, in dichiarazione.

      e sui cocopro invece che ne pensa?

      postato in Consulenza Fiscale
      M
      mariopela
    • RE: Finanziaria Tremonti 2011 - Novità importanti sul regime dei contribuenti minimi

      Grazie per questo eccezionale strumento di comprensione!
      Pongo alcune riflessioni e quesiti:

      Non è chiaro, dalla formulazione della norma, se la condizione per cui ?l?attività d?impresa o professionale intrapresa non deve costituire mera prosecuzione di un?altra attività precedentemente svolta, sia sotto forma di lavoro dipendente che autonomo? riguardi anche (o escluda) l?attività eventualmente svolta in precedenza sotto la forma del lavoro ?parasubordinato? (co.co.co o co.co.pro.). Il comma 2b lascia però il sapore e l' idea che il legislatore abbia voluto dire "tutte le condizioni possibili". Lei che ne pensa?
      A sostegno di ciò, governo e l' agenzia delle entrate stessa sostiene che il 4% soltanto delle persone potranno aderire al nuovo regime al 5% : è quindi plausibile che , nel prospettare i conteggi, siano stati esclusi coloro i quali semplicemente si aspettano di migrare dall' attuale regime dei minimi al nuovo regime al 5%, e questo solamente perchè rispondono ai due presupposti
      a) si aver aperto l' attività dopo il primo gennaio 2008
      b) di non aver superato i 30000 ? o quanto al comma 9 art.1 legge 244

      interessante è anche il comma 3, su cui le chiedo un parere in fondo:
      "Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99
      dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i
      contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del
      decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti
      ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli
      obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul
      valore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del
      Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti
      dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"

      in pratica per la gran parte di quel 96% si prospetta un nuovo regime ibrido tra il vecchio dei minimi e l' ordinario: sebbene abbia trovato pareri univoci, mi viene il dubbio sulla parte riguardante l' IVA: se non tengo le scritture contabili, non la devo liquidare e versare periodicamente, ciò che significa? la verso in sede di dichiarazione e basta? non c'è? .... forse potevano essere un filo più chiari?

      postato in Consulenza Fiscale
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      mariopela