Il giudice liquida per l'intero le spese della parte (convenuta) in euro 4500, di cui i 2/3 andranno in compensazione (non se ne dovrà tenere conto ai fini del rimborso) mentre 1/3 dovrà essere rimborsato dal committente. Avrebbe meno senso un'interpretazione in cui venisse condannata la parte committente a rifondere un terzo delle spese sostenute dalla convenuta, e poi liquidare l'intero delle spese totali di lite di entrambe le parti in euro 4500. Il termine "rimborso" infatti non può riferirsi alla somma delle spese di lite di entrambe le parti, perché in tal caso si arriverebbe alla contraddittoria conclusione che la committente debba rifondere anche a sé stessa un terzo delle spese, ma è evidente che non è così.