il 5 ottobre proposi un quesito, riguardo al quale preciso trattasi di ritenuta d'imposta e non d'acconto
ripropongo in estrema sintesi la fattispecie:
recesso da srl, recesso tipico, erroneo pagamento nelle mani del recedente della somma lorda, la srl sostituto d'imposta non opera la ritenuta d'imposta del 26% e nemmeno la versa
allo scopo di riavere la parte di denaro che avrebbe dovuto versare quale sostituto d'imposta, pari al 26%, quali opzioni ha la srl sostituto di imposta che erroneamente non ha operato la ritenuta d'imposta? E' la medesima situazione nella quale si troverebbe la banca qualora nella liquidazione degli interessi attivi "dimenticasse" di operare la ritenuta...
Preciso che non è intervenuto accertamento e che la srl sostituto non ha ancora fatto ravvedimento operoso
Domanda, è possibile invocare la solidarietà passiva dell'obbligazione tributaria, secondo il mood sostenuto dalla Cassazione laddove occupandosi di ritenuta d'acconto afferma
<<alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23121 del 2013) secondo cui "a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 1, definisca il sostituto d'imposta come colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto" non toglie che, in ogni caso, anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dal citato art. 35) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Fermo restando, ovviamente, il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco (Cass. 14033/2006; 24962/2010; 19580/2014)>>?
Seconda domanda, fino a quando nel tempo si deve spingere il sostituito nel sentirsi già originariamente obbligato solidale al pagamento dell'imposta, laddove la cassazione afferma "non solo in fase di riscossione, come espressamente ribadito dall'articolo 35, perciò soggetto egli stesso all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri">? Le affermazioni della Cassazione eliminano la necessita che sia gia intervenuto l'accertamento nei confronti del sostituto, facendo cosi scattare la solidarietà fin dal momento dell'erogazione della somma e permettendo così al sostituto di utilizzare i principi della solidarietà passiva tributaria e civilistica per riappropriarsi della somma corrispondente alla ritenuta d'imposta non operata?
Grazie dell'attenzione e degli eventuali commenti
Marco