Ciao a tutti,
l'azienda per cui lavoravo, esperita la procedura dettata dell'art. 2 della legge 23/07/1991 n° 23, ha attuato una riduzione del personale.
Sono stato licenziato.
tempestivamente mi sono iscritto prima al centro per l'impiego di Cagliari e successivamente ho presentato presso la sede dell'inps a cui appartengo la domanda di indennità di mobilità.
Attualmente il mio status è di lavoratore in mobilità.
Mi si è presentata l'opportunita di fare delle piccole consulenze.
Per scrupolo ho chiesto all'inps qualora mi venisse richiesto di prestare occasionalmente lavoro (al massimo 30 gg lavorativi e con una retribuzione al massimo di 5000 euro), perderei il diritto, mi verrebbe temporaneamente sospsa o non muterei il mio stato di indennità di mobilità?
l'inps, nella sua gentilissima risposta, mi ricorda che non posso svolgere alcun tipo di attività di carattere autonomo o similare, collaborazioni coordinate, pena la DECADENZA dalla mobilità, potrò svolgere esclusivamente attività da lavoratore "DIPENDENTE".
La risposta non mi è piaciuta molto e cercando cercando, ho trovato una pronuncia su un ricorso proposto da un lavoratore al tribunale di Cagliari contro l'inps (sentenza della CORTE DI CASSAZIONE del 1° aprile 2004 n. 6463).
Leggendo la sentenza in versione integrale ho capito che l'indennità di mobilità è compatibile col reddito di lavoro autonomo, pur entro certi limiti che dovranno essere individuati dalla legge.
Sono abbastanza perplesso dalla risposta "sbrigativa" dell'inps....
cosa posso fare??