Per quanto riguarda il "cosa rilasciare" io non voglio vendere senza rilasciare niente ma vorrei adoperare questo sistema misto.....dimmi se lo posso fare....
Allora, io emetterei la fattura a chi me la richiede e quindi mi farei dare il codice fiscale etc, come da legge... e emetterei invece una ricevuta fiscale a chi nn richiede la fattura registrando i prodotti che vendo nel registro dei corrispettivi.....posso fare questo sistema misto?
.....Perchè dico di voler usare il sistema misto....perchè è logico che se io vendo un trapano, un negoziante (che vuole rivenderlo) o un muratore avrà tutto l'interesse a chiedermi la fattura dandomi la loro partita iva, ma al privato che vuole usarlo per il fai da te famigliare sarebbe meno scocciante se non gli chiedo il C.F e gli rilascio semplicemente la ricevuta fiscale...
Grazie
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RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
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RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
ho trovato questo articolo inerente al commercio elettronico indiretto, cioè quel commercio dove l'ordine e pagamento avviene per via telematica e la consegna in modo tradizionale....ad esempio le poste:
Commercio elettronico indiretto: certificazione dei ricavi con annotazione sul registro dei corrispettivi.
In sostanza, la configurabilità dell’e-commerce come vendita per corrispondenza – e quindi il suo inquadramento nell’area del commercio al minuto - ha ragione di essere solo se ci si riferisca al cosiddetto commercio elettronico indiretto, vale a dire alle transazioni realizzate "on-line" solo per quanto riguarda la fase preliminare dell’ordine della merce ed eventualmente anche del relativo pagamento, ma non per quanto attiene alla consegna al domicilio o alla sede dell’acquirente, consegna a cui viene dato seguito nella maniera tradizionale, attraverso il servizio postale o lo spedizioniere.
Ciò stante, sotto il profilo IVA, i corrispettivi per la cessione di beni fisici negoziati via Internet devono essere certificati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni sul commercio al minuto[1] ed in particolare a quelle specificatamente riferite alle vendite per corrispondenza.
Le cessioni in questione sono regolamentate dall'art.2, comma 1, lettera oo), del DPR 21 dicembre 1996, n.696, in base al quale è stabilito l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi (né fattura e né scontrino) per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza, limitatamente a queste cessioni[2].
In concreto, per le vendite ai consumatori privati di beni negoziati via Internet, non sussiste alcun obbligo di certificazione (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) dell'operazione, essendo sufficiente la sola annotazione sul registro dei corrispettivi.
La mancanza di un obbligo all’emissione dello scontrino per le vendite formatesi per corrispondenza non preclude, però, che il commerciante Internet debba obbligatoriamente emettere la fattura, se tale emissione è richiesta dal cliente. In questo caso la fatturazione si rende dovuta indipendentemente dall'ammontare del corrispettivo, che potrà pertanto essere anche esiguo, non essendo prevista una soglia al di sotto della quale il commerciante possa rifiutare l'emissione della fattura.
Le vendite per corrispondenza, infatti, ancorché con gestione amministrativa semplificata, rientrano pur sempre nell’ambito delle operazioni menzionate nell'art.22 del DPR 633/72, in base al quale la fattura va sempre emessa qualora sia richiesta dal cliente.Problematica operativa relativa all’eventuale rettifica dei corrispettivi.
La cennata soluzione dell’esonero dall’emissione della fattura è senza dubbio un’importante semplificazione negli adempimenti amministrativi connessi con la vendita al pubblico di merci via Internet. Essa presenta tuttavia anche delle controindicazioni con particolare riguardo alla gestione IVA dell’eventuale recesso esercitato dal consumatore entro i termini previsti dal D.Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Infatti, ai contratti stipulati con strumenti informatici o telematici si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs n. 50/92[3], di attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Il D.Lgs n. 50/92 ha introdotto il principio base del diritto di recesso per il consumatore[4] quando il contratto sia stato negoziato fuori dai locali commerciali e, quindi, senza che il consumatore stesso abbia potuto avere il giusto tempo per ponderare la decisione.
È importante notare che l’art. 9, comma 1, di detto D.Lgs., trattando delle altre forme speciali di vendita (offerta televisiva o altri mezzi audiovisivi), estende la portata della tutela anche ai “contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici".
In considerazione del disposto dell’art.6 del citato D.Lgs.50, il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine o dalla data di ricevimento della merce, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine.
In tale contesto negoziale, l'utilizzo del registro dei corrispettivi impedisce all'operatore di procedere alla variazione in diminuzione delle operazioni effettuate in dipendenza del «ripensamento» del cliente entro il termine concesso dalla legge.
Stante, infatti, quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria[5], i contratti conclusisi ai sensi del citato D.Lgs. 50/92 debbono intendersi perfezionati all'atto della spedizione del bene, a nulla rilevando la successiva restituzione del bene stesso da parte del cliente. Ad avviso dell’Amministrazione, infatti, <<il diritto di recesso, come è noto, ha effetti risolutivi e presuppone un contratto concluso … da cui appunto recedere>>.
Sotto il profilo dell’applicazione dell’IVA, quindi, la vendita è già perfezionata anche se il cliente ha esercitato il diritto di recesso ad esso spettante.
L’operatore Internet ha dunque titolo per recuperare il debito erariale per l’IVA – tramite nota di variazione ai sensi dell’art.26, comma 2, del DPR n.633/72 - soltanto se esso, per la singola operazione da rettificare, ha optato in modo facoltativo per l’emissione della fattura (ai sensi dell’art.21 del DPR 633/72) in luogo dell’annotazione sul registro dei corrispettivi.
Se, invece, l'operazione non è stata fatturata, la rettifica non può influenzare l'imposta già definitivamente acquisita nel momento di registrazione del corrispettivo. -
RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
e la lista clienti e fornitori?
arigrazie -
RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
quindi io che ho per ora dichiarato solo il sito personale su quel portale non posso vendere anche su ebay?? Molti dicono che lo fanno e portano in detrazione anche le fatture di ebay, pur non avendo dichiarato ebay all'apertura della partita iva, nel senso che ebay diventa un servizio in più per la ditta .... che confusione
Ma se non rilascio nulla dove registro le vendite?
Grazie -
RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
Inoltre Volvo Chiedere....si Può Rilasciare Ai Privati Che Acquistano Una Ricevuta Come Quelle Dei Ristoranti Al Posto Della Fattura? Altrimenti Mi Tocca Chiedere Ogni Volta Il Codice Fiscale Anche A Una Persona Che Acquista Una Spina Da 30 Centesimi
Il Codice Scelto Per L'attività è Il Seguente:
52614-commercio Al Dettaglio Di Prodotti Non Alimentari Effettuato Via Internet -
RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
Grazie mille per la risposta e il benvenuto
In che senso se non aver dichiarato ogni sito?
Io quando ho aperto la partita iva e ho fatto la domanda al comune ho scritto solo il mio sito personale su masebo e il portale che lo contiene, appunto www.+++++++.eu... anche perchè un sito mi chiedeva....
In questo caso posso vendere anche su ebay e oggetti diseguali? -
RE: Come aprire un'attività di e-commerce?
In merito ad una discussione su un forum volevo chiedervi se è possibile un paio di domande: ho aperto la partita iva per la vendita di prodotti non alimentari on line
Ho dichiarato come sito www.++++++++++ che è un sito ospitante, e nella domanda al comune ho scritto lo stesso sito + il portale collettivo che lo ospita cioè www.++++++++++.eu , ora mi chiedo….dato che molti utenti che hanno un negozio in quel portale vendono anche su altri mercatini o hanno un altro negozio su ebay, questa cosa si può fare? Cioè io posso vendere anche su ebay? E posso registrare le fatture che ebay m’invia ogni mese con le spese per le tariffe e le commissioni sul valore finale dell’oggetto venduto? Risulterebbe come un servizio di cui mi avvalgo? E se uso entrambi i siti devono esserci su entrambi sempre gli stessi prodotti?? O per esempio su ebay posso vendere una bicicletta che magari su masebo non vendo? Inoltre….quando all’iscrizione alla camera di commercio dichiaro che il magazzino è il mio garage…che ha un numero civico diverso da quello di casa, i clienti possono venire direttamente lì a comprare, o possono venire solo a ritirare un oggetto comprato sempre via internet? Vi ringrazio tantissimo se potreste aiutarmi