L'elusione fiscale è sanzionata dal punto di vista amministrativo.
La differenza con l'evasione è che non è soggetta anche alle sanzioni penali.
La norma di riferimento è l'art. 10 bis della legge del 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introdotta di recente dalD.Lgs.5 agosto 2015, 37-bisdelD.P.R.n. 600/1973, e che ha sostituito la norma durata anni cioè l'art. 37-bisdel*D.P.R.*n. 600/1973.
Questa modifica ha mantenuto nella sostanza la norma precedente, ma ha anche sancito l'esclusione dalla legge penale dell'elusione fiscale.
Secondo la normativa italiana quindi, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti,fattie*negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente: privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti ad ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.