Stò cominciando a capire meglio:
Nota che nel DLG n. 276, si dice che non si può fare prestazione occasionale, non dice che si cade nel regime IVA (anche se ci sono poche alternative). Infatti ai fini IVA l'obbligo di attivazione della Partita IVA sussiste di fatto quando il contribuente compie, con regolarità, sistematicità e ripetitività , una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo, con esclusione quindi delle ipotesi di atti economici posti in essere occasionalmente ( Risoluzione Ministeriale 24 novembre 1988, n. 550326).
Pertanto non si realizza il presupposto soggettivo quando siano svolti atti caratterizzati dai requisiti dell?eventualità (o casualità), della secondarietà e dell?episodicità, a prescindere o meno dall?iscrizione ad albi professionali.
La semplice iscrizione ad un albo professionale non è sufficiente a configurare la professione abituale di attività di lavoro autonomo, in quanto devono concorrere quei fattori che rivelano l?abitualità delle prestazioni ?autonome?, rilevanti ai fini IVA.
Detto questo mi chiedo allora che alternativa c'è alla partita IVA se veramente c'è Occasionalità, secondarietà e episodicità?
Chiedo scusa...Un ingegnere che parla di leggi è come un prete che parla di donne....