In generale non più di 18 mesi. Per quanta riguarda eventuali misure cautelari prima del processo, ai sensi del d.l. 26 giugno 2014, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117 (in G.U. 20/08/2014, n. 192) sono esclusi quei casi in cui la pena prevista è inferiore ai tre anni di reclusione. Quindi di base per la truffa non vi sono misure cautelari.