@mich78 said:
Ciao kimb
Vai tranquillo
La prassi indicata con circolare n.3/E del 2 marzo 2016 attualmente in vigore è la seguente: in assenza di codice fiscale condominiale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Quindi niente richiesta di codice fiscale di condominio e pagamento effettuato dal conto corrente di uno dei condòmini ufficialmente incaricato, al quale poi gli altri condòmini verseranno ognuno la propria parte.
Il singolo contribuente è poi tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e a fornire, oltre alla documentazione richiesta ai fini della detrazione per i condomini, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
mich
Ciao Mich,
a sto punto parrebbe fattibile anche un UNICO2015 INTEGRATIVO per la 1^ rata.
Nello specifico, alla luce di questi fatti, un condominio minimo,nel quadro E sez. III deve esser trattato come una casa normale, oppure deve esser indicato nel rigo E41 il codice fiscale di colui che effettua le spese, (perchè il codice fiscale del condominio non è stato creato ) e deve esser barrata la colonna 2 del rigo E51 (relativa al condominio) ?? che ne pensi in merito ??