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    kimb

    @kimb

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    Post creati da kimb

    • RE: 730 condominio senza codice fiscale

      @mich78 said:

      Ciao kimb
      Vai tranquillo
      La prassi indicata con circolare n.3/E del 2 marzo 2016 attualmente in vigore è la seguente: in assenza di codice fiscale condominiale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.

      Quindi niente richiesta di codice fiscale di condominio e pagamento effettuato dal conto corrente di uno dei condòmini ufficialmente incaricato, al quale poi gli altri condòmini verseranno ognuno la propria parte.

      Il singolo contribuente è poi tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio e a fornire, oltre alla documentazione richiesta ai fini della detrazione per i condomini, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

      mich

      Ciao Mich,
      a sto punto parrebbe fattibile anche un UNICO2015 INTEGRATIVO per la 1^ rata.

      Nello specifico, alla luce di questi fatti, un condominio minimo,nel quadro E sez. III deve esser trattato come una casa normale, oppure deve esser indicato nel rigo E41 il codice fiscale di colui che effettua le spese, (perchè il codice fiscale del condominio non è stato creato ) e deve esser barrata la colonna 2 del rigo E51 (relativa al condominio) ?? che ne pensi in merito ??

      postato in Consulenza Fiscale
      K
      kimb
    • 730 condominio senza codice fiscale

      Buonasera,
      Nel 2014 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione su parti comuni su un condominio minimo, ossia senza codice fiscale.
      Queste spese poi sono state pagate, ognuno per la propria quota, con un bonifico per la ristrutturazione edilizia effettuato a nome di ogni proprietario.
      Per la dichiarazione 2015, relativa ai redditi 2014, queste spese poi non sono state portate in detrazione in quanto non è stato richiesto il codice fiscale del condominio e più in particolare non sono stati adempiuti gli obblighi forniti dall' Ade nella risoluzione n.74/E del 2015, ossia:
      -non è stata presentata a un Ufficio territoriale dell?Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
      -non è stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista di 103,29 per l'omessa dichiarazione del codice fiscale;

      • il condominio non ha inviato una comunicazione in relazione all?ubicazione del condominio.

      Ora, alla luce della Circolare dell' AdE 2.03.2016 n. 3, risposta 1.7, (in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico), intendendosi anche superate le precedenti indicazioni (circolare n.11/E del 2014, risposta 4.3 e con la risoluzione n.74/E del 2015) :

      Per il 2016, è corretto inserire nel rigo E41, l'anno di riferimento 2014, le spese sostenute e indicare la 2 rata, in modo da poter beneficiare della detrazione?

      spero di esser stato chiaro

      postato in Consulenza Fiscale
      K
      kimb
    • Liquidazione quota snc

      Ciao, non sono pratico sui forum e questa è la prima volta che scrivo e chiedo scusa in anticipo se sbaglio qualche procedura.

      Allora la situazione è questa:
      c'è una snc formata da 4 persone, ogniuno dei quali ha una quota paritaria per il 25%.
      Uno dei soci,il piu vecchio, vuole andare in pensione e liquidare la propria quota.
      Premesso che lo statuto prevede la possibilità di cedere la quota con il diritto di prelazione in capo ai restanti soci di acquistare la quota stessa.
      il problema sorge in capo alla valutazione della quota.
      Il socio uscente spara alto e gli altri soci non vogliono, a quelle condizioni, esercitare la prelazione.

      Nonostante una stima di un esperto esterno circa la valutazione della ditta, temo che non si raggiunga un accordo.
      Quali strade sono percollibili nel caso non si raggiunga un accordo (cioè ad. es chiede 50.000? mentre per gli altri soci vale molto meno)?
      Nel caso il socio che esce non trovi un'altro acquirente esterno che voglia rilevare la sua quota, quale soluzione risulta fattibile?

      Spero di esser stato chiaro,
      Grazie

      postato in Consulenza Fiscale
      K
      kimb