@michelini said:
Attualmente nel nostro ordinamento tributario sono previsti essenzialmente due regimi agevolati: il regime dei minimi e il regime delle nuove iniziative produttive.
In estrema sintesi:
-
nel regime dei minimi ...
-
il regime delle nuove iniziative produttive ...
In entrambi i casi, considera che i redditi realizzati sono su due binari distinti rispetto agli altri eventuali redditi che hai. Questo si riflette nell'impossibilità di utilizzare deduzioni/detrazioni "generali" (es. interessi mutuo prima casa) per il calcolo dell'imposta dovuta dei redditi dell'attività.
Questo significa che nel caso aderisco ad uno dei regimi non posso recuperare parte degli interessi del mutuo? e per le spese mediche?
Quali sono le deduzioni/detrazioni "generali" ?
Nel r*egime delle nuove iniziative produttive *l?attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un?altra attività svolta precedentemente anche in forma di collaborazione.
Ora io ho svolto qualche prestazione in qualità di collaborazione occasionale con ritenuta d'acconto sotto l'importo di 5.000 euro, anche la collaboazione occasionale è una mera prosecuzione dell'attività? O solo la collaborazione continuativa?
Grazie