Se in Italia esistono Raccolte ufficiali di Usi o Consuetudini, è lapalissiano che l'Autorità giudiziaria ordinaria, in determinate controversie, ha riconosciuto in passato e può, ad oggi, riconoscere l'esistenza di una determinata consuetudine in un determinato luogo, ma, ovviamente, come in tutte le cause, il buon esito della medesima dipende anche dal procuratore che ci si sceglie...
jus.01
@jus.01
Post creati da jus.01
-
RE: Lite con il vicino per il parcheggio su suolo pubblico
-
RE: Lite con il vicino per il parcheggio su suolo pubblico
Si constata, che "qualcuno" ha compreso poco o nulla di quanto è stato spiegato nel nostro precedente post del 29 Agosto.
Infatti, se chi replica immotivatamente avesse l'accortezza ed il buon senso di rileggere con maggiore attenzione (magari con un Codice civile alla mano), quanto è stato esaustivamente illustrato, si accorgerebbe che, al rigo 20, è dato leggere:"Ad ogni modo, ogni decisione circa l'esistenza di una consuetudine e la sua efficacia è rimessa al giudice"
ovvero, in parole ancora più semplici: ove insorga contrasto sull'esistenza o meno del diritto del proprietario e/o conduttore a parcheggiare innanzi la propria abitazione (villa, villetta, unità immobiliare indipendente etc.), anche se trattasi di suolo pubblico, spetta solo ed esclusivamente all'Autorità giudiziaria (e non al comune cittadino) stabilire se la consuetudine in questione sia sussistente o meno.
Per cui, contrariamente a quanto sostenuto da qualche "avveduto e colto" lettore, e per coloro che, in modo arbitrario, suppongono erroneamente che la consuetudine non valga un piff.... e, dunque, non sia vincolante per la collettività, si ribadisce, ancora una volta, repetita iuvant, che l'uso o consuetudine in Italia (e, dunque, anche nel diritto italiano), è una Fonte del diritto *ex *art. 1 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, (cd. Preleggi).
Ne deriva che, di conseguenza, tutti coloro che parcheggiano innanzi le altrui unità abitative indipendenti potrebbero essere citati innanzi ad un qualunque Tribunale monocratico civile, dai proprietari (e/o inquilini) dell'unità immobiliare innanzi alla quale abbiano la pretesa di parcheggiare, e trovarsi convenuti in una causa avente ad oggetto la sussistenza (o meno) della consuetudine di parcheggio.Vista la frequenza ed il costante ripetersi, nel vivere quotidiano, di accadimenti analoghi a quelli descritti da Alessandro, per motivi di convivenza civile e di civiltà, si è ritenuto utile ed opportuno intervenire nella discussione, anche a distanza di quattro anni, con il *placet *dell'amministratore del sito.
-
RE: Lite con il vicino per il parcheggio su suolo pubblico
Per consuetudine, specie in luoghi di villeggiatura o in zone in cui insiste un numero limitato di unità abitative indipendenti l'una dall'altra, ciascuno parcheggia la propria autovettura davanti la propria abitazione.
Come indicato all'art. 1, del Capo I, delle Disposizioni sulla legge in generale (preliminari al Codice civile), sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) gli usi o consuetudini.
Queste ultime, sono fonti non scritte non statuali di produzione di norme giuridiche.
Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti (cosiddetto usus)*, *seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori *(opinio juris ac necessitatis). *Occorre, per aversi un uso come fonte del diritto, la convinzione che quel comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una norma di diritto non scritta.
Le consuetudini, ad esempio, conservano grande importanza nel diritto anglosassone, dove formano insieme alle pronunce dei giudici la cosiddetta Common Law. Alle pronunce dei giudici è, ivi, riconosciuto valore di precedente giudiziario vincolante.
Nella fattispecie, basta osservare una qualunque pellicola cinematografica straniera, per rilevare che negli Stati Uniti o nel Regno Unito è consuetudine che ognuno parcheggi l'automobile davanti la propria abitazione con annesso giardinetto prospiciente la pubblica via. Ma, si può pacificamente affermare che trattasi di una consuetudine invalsa in tutto il mondo.
E' una questione di rispetto e di civiltà finalizzata ad evitare l'insorgere di eventuali contrasti tra vicini e dirimpettai.
Ad ogni modo, ogni decisione circa l'esistenza di una consuetudine e la sua efficacia è rimessa al giudice.
Le eventuali raccolte scritte di usi o consuetudini, infatti, non trasformano gli usi in fonti scritte; hanno solo valore di prova: provano l'esistenza dell'uso fino a prova contraria (art. 9 preleggi), che può essere data con ogni mezzo.
Ove necessario, anche se trattasi di suolo pubblico, si potrà ragionevolmente invocare l'esistenza in tutti i paesi del mondo (Italia compresa), della consuetudine di parcheggiare l'auto ciascuno innanzi la propria abitazione e minacciare di adire le vie legali ove ciò venga precluso o impedito o semplicemente messo in discussione da chicchessìa, (essendo la consuetudine fonte di diritto, anche se non scritta).
Si ribadisce, infatti, che la consuetudine o uso è una tipica fonte del diritto non scritto.
La caratteristica peculiare della consuetudine è che essa non è il prodotto della volontà di un determinato Organo dotato di potestà normativa, ma una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comportamento nell'ambito di una determinata collettività.