Vi scrivo per chiedervi un'informazione in merito alle attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere e alla loro attitenza rispetto al mondo dei siti web e dell'informatica in genere.
La domanda è questa: per un ingegnere iscritto all'albo nel settore dell'informazione, l'attività di realizzazione di un sito web si configurerebbe come un'attività inerente alla professione di ingegnere e quindi non realizzabile in regime di prestazione occasionale?
E se invece della realizzazione si trattasse di una sorta di stima o perizia riguardante un sito già esistente? O se ancora riguardasse la progettazione e non la realizzazione?
Il DPR di riferimento dice questo:
"Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
(omissis)
per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni."
Questa definizione appare molto generica rispettivamente al settore informatico, considerato anche il fatto che è permesso operare in questo settore a chiunque, al contrario di altri settore come quello dell'edilizia.
Attendo qualche parere autorevole, per il quale ringrazio in anticipo.