@tutor_rfa said:
- corretto 25% fini reddito, indetraibilità iva, quindi non rilevante ai fini iva;
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se i beni sono utilizzati sia per l'attività che per uso personale, allora la deduzione e la detrazione sono del 50%, rilevante sia fini iva che reddito;
3)spese di viaggio per trasferte, fuori dal proprio comune, deduzione reddito al 100% e iva non detraibile, quindi rilevante la spesa solo ai fini del reddito e non ai fini iva; -
deducibile dal reddito all'80% e iva detraibile al 50%, rilevante sia ai fini redditi che iva.
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Il 40 % di detraibilità dell'IVA per i carburanti risulterebbe da quanto ho trovato:"Il Consiglio dell?Unione Europea ha autorizzato l?Italia a limitare al 40 per cento il diritto a detrarre l?IVA ?sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali?; il nuovo limite è in vigore dal 27 giugno, senza necessità di provvedimenti di recepimento nella normativa nazionale" (vedi http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2007/l_165/l_16520070627it00330034.pdf)
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Un'amica commercialista mi aveva indicato per cancelleria e beni mobili strumentali il 50% di detraibilità ai fini redditi e 100% ai fini IVA. Invece pare che se il bene è ad uso promiscuo, anche ai fini IVA la detraibilità non possa superare comunque il 50% (il criterio è lo stesso?).
Mi domandavo: ma se io PC, stampante, cancelleria la uso all'80% o più per uso lavoro, comunque il 50% non può essere superato?
Altra domanda su RFA WEB: una volta fatta la validazione, supponiamo che si facciano nelle comunicazioni trimestrali degli errori (esempio % detraibilità non corrette...) c'è la possibilità di correzione in sede annuale finale?
Ciao e Grazie!