Nella s.a.s. per le obbligazioni sociali il socio accomandante risponde solo nei limiti della quota conferita mentre il socio accomandantario è illimitatamente responsabile.
Circa il secondo quesito, si potrebbe invocare l'art. 2269 del c.c. il quale stabilisce che "chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio."
Aspetta comunque eventuali altri pareri di altri amici del forum.
Saluti.