Ciao
Eccovi il mio primo post!
Uberto Meraviglia Mantegazza ne *Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera alla luce degli Accordi bilaterali tra Svizzera e UE, *sulla rivista Fiscalità Internazionale n°4/anno 2007, conclude che i residenti italiani, dalla data del 1° giugno 2007 presentano la seguente situazione:
·tutti i residenti in Italia possono, a prescindere dal comune di residenza, essere destinatari di un permesso svizzero di lavoro ?tipo G ? lavoratori frontalieri?;
·solo i residenti nella fascia di confine di 20 Km che comprende i comuni situati nelle province di Como, Varese, Lecco e del Verbano Cusio Ossola, che lavorano con permesso di frontalieri nel Cantone Ticino, nel Cantone Vallese o nel Cantone dei Grigioni, continuano ad essere imponibili esclusivamente in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente (in virtù del citato Accordo bilaterale del 3 marzo 1974);
·tutti quelli che invece pur avendo un permesso da frontalieri, non risiedono nei comuni italiani di confine, non possono beneficiare della convenzione citata e saranno quindi tenuti, in quanto residenti italiani, a dichiarare i compensi percepiti al lordo delle imposte svizzere subite alla fonte, eventualmente beneficiando - se reiterata dalle future leggi finanziarie così come è]- della ?no tax area? per i primi ? 8.000 di reddito. Le imposte scontate in Svizzera potranno essere in tutto o in parte recuperabili mediante il riconoscimento del credito per le imposte estere.
Ciao!
d.