Secondo il mio parere oltre ad esserci la possibilità di impugnare il processo per violazione della convenzione europea dei diritti dell'uomo che elenca tra essi la ragionevole durata dei processi, la tua impugnazione è ben possibile dal momento che l'art.92 del codice di procedura civile consente al giudice di ordinare la compensazione delle spese processuali solo in caso di reciproca soccombenza delle parti o se ricorrono altre gravi ed eccezzionali ragione indicate espressamente nella motivazione.
Quindi puoi impugnare sempre secondo il mio parere
-per irragionevole durata del processo
-per violazione dell'art.92 cpc
-nel caso in cui la ragione della compensazione risieda in ragioni gravi ed eccezzionali e queste non sono indicate nella motivazione della sentenza, per carenza di motivazione
oltre a questo aggiungo l'irragionevolezza di un provvedimento che da un lato conferma che avevi ragione sin dall'inizio e che la tua controparte si è comportata in mala fede e dall'altro ti procura di fatto una soccombenza a favore della tua disonesta controparte.