Se fosse solo un problema fiscale sarebbe più semplice spedire da londra.
Esistono altri due problemi.
Il primo è che quando il cliente vede che la società è presente a Londra e che il materiale parte dall' inghilterra si perde un 30 % delle vendite.
Il secondo è che anche se materialmente il materiale parte da londra è troppo costoso fare spedizioni singole la spedizione costerbbe troppo all' utente,
Una buona alternativa è una volta raccolti gli ordini farli arrivare ogni 4 ,5 giorni in italia con una spedizione unica poi da qui rispedirli all' utente finale.
All' utente finale figurerebbe come un prodotto partito dall' italia.
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giuseppe.casolari
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RE: LTD SRL Cooporativa per la vendita online e ebay
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RE: Creare una società e retribuire i soci.
Fosse per me una persona che ha fallito senza adempiere dunque a tutti i suoi debiti verso i terzi, non dovrebbe più e ripeto più alcun diritto di aprire una altra impresa senza aver prima ripagato sino all'ultimo centesimo, con gli interessi...... figuriamoci fallire tre, quattro volte..... diventano in tanti miliardari senza pagare gli altri.
Per prima cosa volevo precisare che nell' aneddoto (tratto dal libro di Antony Robbins) fallito, si voleva intendere nel senso letterario del termine(non riuscito a raggiungere l' obbiattivo) e non nel senso letterale(non pagati i debiti).
La gestione burocratica ed i calcoli necessari a gestire in modo "neutrale" per i "soci" tale "sistema" a livelli di reddito così bassi (300 euro al mese) potrebbero facilmente rendere antieconomico ogni impegno in questo senso.
Concordo con quanto detto ,ma solo limitatamente all' italia, in altri stati in altre legislazioni, questo è possibile non essendoci tutti quegli obblighi burocratici che ci sono in Italia.
Dipende anche dall' abilità nello sviluppare un buon software che permetta l'accesso alle risorse e l' autonomia del socio regolamentando pero l' uso e l'accesso al capitale.Una serie di diritti gerarchici d' accesso mediante password ecc ecc.A mio giudizio esistono le società per business possibili ed i dividendi per remunerare il capitale apportato dai soci... altri sono spesso solo voli pindarici.
Questo è vero, è altresi vero però che i cambiamenti in internet sono di una rapidita inaudita, le rapide innovazioni, i nuovi programmi software i cambiamenti legislativi,italiani e comunitari, rendono cio che fino ad ieri era impossibile, possibile ,e nel giro di pochi mesi gia vecchio.
Capisco e ringrazio per le critiche miranti a fare capire cosa è realizzabile praticamente e cosa no.
Operativamente pero io uso il forum come brainstorming (cosa doveri fare per) ,apprendere, capire, ed essere pronto poi quando materialmente sarà possibile ,e solo allora, ad agire.
Un' ultima considerazione.
Premesso che Il forum è molto bello ed i moderatori molto competenti.
Siamo in Europa, esiste la Globalizzazione ,le ditte portano il lavoro offshore, i call center di ditte Italiane sono in Romania, i programmatori in India ecc ecc.
Mi ritengo Europeo e quindi vorrei che l'aspetto burocratico e legislativo,fosse affrontato a livello Europeo, e non solo Italiano, diversita fra le varie legislazioni vantaggi svantaggi tipi di societa possibili , i nuovi membri della comunita europea ecc.
In quanto se non è possibile aprire in Italia un' attività si puo sempre aprirla all' estero , e se persistono impedimenti burocratici , si puo sempre cambiare residenza ,visto che ora siamo cittadini europei.
Ringrazio e saluto -
RE: TESI DI LAUREA EBAY: Aiuto legislazione
Seconda parte
articolo tratto da www.dirittobancario.it
Il disposto dell’art. 18 comma 5 della citata Legge Bersani prevede che “le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri mezzi di comunicazioni sono vietate” ; è palese che Internet rientri nel divieto in quanto afferente agli “altri mezzi di comunicazione”.È altresì da segnalare una normazione secondaria che riguarda le aste on line: ci si riferisce alle circolari ministeriali. Dapprima è intervenuta la circolare del Ministero dell’Industria 1 giugno 2000, n. 3487/C (conosciuta come circolare e-commerce), secondo la quale “l’attività svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’art.18 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114” .
Successivamente il Ministero delle attività produttive ha emanato la circolare 17 giugno 2002, n.3547/C che avrebbe dovuto risolvere i dubbi relativi alla liceità delle aste on line .
L’illegittimità delle operazioni effettuate attraverso la modalità dell’asta in Rete deriverebbe dal fatto che i partecipanti non avrebbero gli strumenti per verificare la genuinità dei rilanci sul prezzo ed, eventualmente, poter intervenire onde inibire artificiosi stratagemmi di rialzo . L’esigenza quindi di garantire l’obiettività e l’imparzialità del procedimento d’asta sta alla base del divieto posto alle aste on line . Questo scoglio potrebbe essere agevolmente superato attraverso l’utilizzo, durante la procedura di registrazione degli utenti al sito Internet, della firma digitale .
La volontà del legislatore italiano di vietare le aste realizzate attraverso forse che siano diverse dalla modalità tradizionale è stata confermata in sede di regolamentazione dei contratti stipulati a distanza .
L’art. 1 del D. Lgs 22 maggio 1999, n. 185, che implementa la direttiva 97/7/CE in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza, definisce contratto a distanza quello “avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore ed un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso” .La lett. D) dell’art. 1 D. Lgs. 185/99 precisa quale sia la tecnica di comunicazione a distanza, ovvero “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti”.
In questo inciso normativo è sicuramente possibile far rientrare Internet, il quale consente di svolgere contatti e transazioni inter absentes ovunque si trovino i contraenti.
Nell’ordinamento giuridico italiano manca una disciplina sistematica dell'asta: le uniche fonti sono l'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10.12331/12000.15.8 del 16 gennaio 1952, nonché gli articoli del codice di procedura civile sulle aste giudiziarie, le quali norme, però, non contengono una chiara esposizione di cosa la legge consideri tecnicamente un'asta.
Secondo quella che è l'interpretazione corrente , suffragata dalla circolare del Min. Att. Prod. n. 3547/C del 2002 , le contrattazioni comunemente conosciute come aste online non rientrerebbero nella fattispecie dell'asta tradizionale, ma rappresenterebbero delle vendite a prezzo dinamico, alle quali è applicabile la disciplina in materia di contratti conclusi a distanza, ivi compreso il diritto di recesso a favore del consumatore .
Ne conseguirebbe che anche in Italia, nel caso di una controversia inerente ad un contratto di compravendita concluso attraverso un “contratto di compravendita a prezzo dinamico”, come nel caso di una compravendita conclusa per mezzo del sito eBay, verrebbe riconosciuto il diritto di recesso al consumatore acquirente.
§7. La tutela del consumatore verso il futuro: il c.d. “Codice del Consumo”.
Secondo quanto previsto dall’art. 7, l. 29 luglio 2003, n. 29 , in tema di riassetto della normativa in materia di tutela dei consumatori, è all’esame del legislatore uno schema di decreto legislativo inerente al “Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice del Consumo” .
In materia di emarketplace, detto schema è instradato sui passi della normativa attualmente vigente, non proponendo innovazioni legislative o chiarificatrici, né adeguando la normativa a difesa del consumatore con la prassi cristallizzata sul mercato in Rete.
Lo schema del Codice di consumo si propone fini programmatici (art.1) e didattici (art.3), mancando però di essere più efficace nella materia che qui interessa; in altri termini si ripresenta nuovamente la contraddittorietà già esistente nella normativa attuale.
Più specificamente: nella parte III, dedicata alla circolazione dei beni e dei servizi, alla Sezione II, che prevede “ulteriori modalità di circolazione”, sono collocati gli artt. 53 e 54.
L’art. 53 definisce alla lett, a) il “contratto concluso a distanza” , alla lett. b) la nozione di “tecnica di comunicazione a distanza” , mentre alla lett. c) la definizione di “operatore di tecnica di comunicazione” .
In queste definizioni così ampie è certamente configurabile il riferimento alla Rete: Internet è senz’altro la tecnica di comunicazione a distanza per eccellenza.
L’art. 54 definisce il campo di applicazione della normativa relativa ai contratti a distanza, e alla lett. e) esclude che questa si applichi ai contratti “conclusi in occasione di una vendita all’asta”.
§8. Conclusioni.
Emerge chiaro, dunque, come – nonostante le dichiarate intenzioni – il legislatore non si stia orientando verso una protezione del consumatore più efficace in caso di contratti conclusi attraverso la piattaforma definita emarketplace: esso ripropone soluzioni che sono già superate in partenza dalla veloce evoluzione di Internet.
Anche in questo caso alla Rete stanno strette le maglie legislative: i contratti di vendita a prezzo dinamico conclusi a distanza per mezzo dell’emarketplace sono utili a superare le restrizioni ed i divieti previsti per le aste on line, ma non ne mutano la sostanza.
Si faccia un esempio. La circostanza di fatto che in queste aste on line non intervengano banditori in carne ed ossa per gestire l’asta non influisce sulla natura della medesima: il banditore “umano” è sostituito da un software che definisce il tempo dell’asta.
In conclusione si propongono alcune considerazioni finali di diritto costituzionale, in riferimento all’art. 41 della Carta costituzionale che riconosce il principio del libero e corretto esercizio dell’attività economica privata, e di diritto comunitario, in quanto il divieto in questione limiterebbe la libera circolazione delle merci e della prestazione dei servizi proclamati dagli artt. 30, 34, 36 e 59 TCE, rendendo passibile il nostro Paese di sanzioni per la violazione dei principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei beni e dei servizi.
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RE: TESI DI LAUREA EBAY: Aiuto legislazione
Questo articolo spiega abbastanza chiaramente perche sono permesse le aste su ebay
lo immetto in due parti perche non ci sta in un solo post
: "articolo tratto da www.dirittobancario.it
<< Back:: E uno, e due, e tre! Aggiudicato! eBay: contratto di vendita concluso a distanza e non asta on line, di Elena Falletti, Dottoranda di ricerca in diritto comparato, Università di Milano, Marie Curie Fellow, Università di Münster (Germania)*BUNDESGERICHTSHOF, VIII Zivilsenat, 3.11. 2004, (29.09.2004), Vorsitzende, Dr. Deppert, Dr Beyer, Ball, Frellesen und Hermanns.Germania ? Diritto civile ? Asta on line ? Contratto di vendita concluso a distanza ? Diritto di recesso del consumatore acquirente ? Configurabilità (§ 156 BGB, §312 d BGB, §355 BGB)
Le parti che abbiano concluso un contratto di compravendita di un bene mobile attraverso il sito Internet eBay non concludono un contratto di vendita all?asta ai sensi del §156 BGB, ma un contratto di vendita a distanza, e come tale il consumatore acquirente ha diritto di recedere dal contratto nei termini previsti dal §312d BGB.
La sempre maggiore diffusione della compravendita di beni attraverso siti Internet di ?aste on line? come eBay pone problemi sulla nozione giuridica di questi contratti di scambio. In questo commento si analizza la decisione della Corte Suprema Federale tedesca relativa alla configurabilità del diritto di recesso del consumatore acquirente in un?asta on line, e si compie una comparazione con la normativa italiana in materia.
§1. Premessa: che cos?è eBay.
Molta della fortuna che il commercio elettronico ha incontrato presso gli utenti della Rete è dovuta al sito Internet di eBay , un mercato virtuale dove è possibile compravendere qualsiasi cosa, purché lecita ovvero ammessa dalle ?regole eBay ?.
In questo mercato virtuale si incontrano generalmente offerte di privati che, senza alcun carattere di professionalità, ovvero di continuità, offrono in vendita il proprio bene per mezzo del sito on line attraverso una modalità che è comunemente nota quale ?asta on line?.La maggioranza dei giuristi propende nel definire eBay, e siti Internet analoghi, quali hosting providers che mettono a disposizione degli utenti, i quali desiderano liberamente compravendere i loro beni, lo spazio tecnologico ove si realizza l?e-marketplace , ovvero il luogo virtuale dello scambio reale dei beni.
In questo senso ha deciso la Court of Appeal, Fourth District, Division 1, California, che nella sentenza Gentry vs eBay , definisce eBay quale luogo di negoziazione:? it is the individual defendants who sold the items to plaintiffs, using eBay as a venue?.
La dottrina definisce l?e-marketplace ?come un programma software che consente a molteplici venditori e acquirenti di svolgere le loro attività di vendita e attività collegate su Internet ?, ovvero ?un ambiente di interazione commerciale (?) su Internet? .
Chiarito questo primo punto, apparentemente pacifico, si proseguirà nella descrizione del caso deciso dai supremi giudici tedeschi, con il commento alla motivazione della sentenza, quindi esaminerò il ragionamento sulle Regole che gli utenti del sito Internet, sia italiano sia tedesco, di eBay devono accettare prima di accedere alle contrattazioni, e approfondirò il concetto di asta on line, alla luce della normativa italiana.
§2. Descrizione del fatto deciso dalla Corte Suprema Federale Tedesca
Con la decisione che si commenta, la Corte Suprema Federale tedesca si è occupata di vendite all?asta on line, precisamente della regolamentazione giuridica del diritto di recesso del consumatore che abbia concluso un contratto attraverso una vendita all?asta del sito di commercio elettronico eBay.
Il caso giunto avanti ai giudici di Karlsruhe ha visto contrapposti un commerciante professionista di metalli preziosi che il 7 settembre 2002 , attraverso eBay, ha offerto un braccialetto in diamanti, 15,00 carati, base d?asta di partenza 1 Euro, e aggiudicato a 252, 51 Euro in data 14 settembre dal consumatore che successivamente ha rifiutato sia di pagare il braccialetto, e accettarne la consegna. A seguito di ciò il professionista ha chiesto, ma non ottenuto, un titolo esecutivo per il pagamento dell?importo dell?affare oltre alle spese per l?invio, per un totale di 263, 51 Euro, unitariamente agli interessi.
Il titolo esecutivo non è stato concesso all?attore in quanto il consumatore ha legittimamente, e nei termini, receduto dal contratto concluso attraverso eBay perché questo si configura quale un contratto concluso a distanza, ai sensi del §312 d Abs. 1 BGB, in combinato disposto con il §355 BGB , e non come un?asta a maggiorazione dell?offerta prevista dall?art. 156 BGB.
§3. Le motivazioni della decisione della Corte Federale Suprema Tedesca.
Prima di analizzare nel dettaglio la normativa applicata, si deve premettere che il BGB (Bürgerlisches Gesetzbuch) è stato ampiamente innovato dopo la riforma del diritto delle obbligazioni, avvenuta nel 2002, con la Schuldrechtsmodernisierungsgesetz la quale ha introdotto nel codice la normativa di origine comunitaria a tutela del consumatore, definendo compiutamente le figure di consumatore (§13 BGB) e di professionista (§14 BGB).
Il cuore della questione decisa dalla Corte tedesca riguarda l?applicabilità del diritto di recesso alle aste on line: l?estensione alle vendita all?asta on line della normativa comunitaria prevista per i contratti conclusi a distanza (Direttiva 97/7/CE) si fonda sul dato normativo regolato dallo stesso §312 d Abs 5 BGB secondo cui il diritto di recesso previsto per i contratti conclusi a distanza non si applica alle vendite all?asta concluse secondo la modalità prevista dal §156 BGB , cioè attraverso la tradizionale maggiorazione dell?offerta.
I giudici supremi tedeschi enucleano la distinzione tra la maggiorazione dell?offerta nel caso delle vendite all?asta ai sensi del 156 BGB, e quelle che avvengono ?quando l?offerta incontra l?accettazione della parte, qualora si trattasse della maggiore offerta in simultanea?. Tuttavia, emerge chiaro dai lavori preparatori della legge di implementazione della Direttiva 97/7/CE nell?ordinamento tedesco, che il legislatore tedesco non considera ?autentiche? le vendite all?asta concluse a distanza, in quanto esse non sono rapportabili alle aste che si realizzano con la maggiorazione dell?offerta.
L?applicazione dell?art.156 BGB a questo caso priverebbe il consumatore al suo diritto di recesso, poiché nelle aste on line, esattamente come nei contratti conclusi a distanza, il consumatore non può vedere direttamente la merce oggetto della compravendita, né chiedere personalmente delucidazioni al venditore in proposito, prima della conclusione del contratto, e ciò limiterebbe la tutela del consumatore, che è tuttavia bisognoso di protezione anche nel caso di contratti di vendita conclusi attraverso le aste via Internet.
Ed è questa circostanza che assimila le aste via Internet alle altre fattispecie di contratti conclusi a distanza, nonostante il legislatore comunitario al momento dell?emanazione della direttiva 97/7/CE non avesse preso in considerazione Internet quale strumento per la conclusione dei contratti di vendita conclusi a distanza.
Per giustificare questo passaggio logico la Corte tedesca argomenta che il contratto di vendita all?asta on line concluso via Internet non si realizza attraverso la maggiorazione dell?offerta, come previsto dal §156 BGB, ma attraverso la manifestazione di volontà ? offerta e accettazione che le parti compiono ai sensi del §137 , §145 e 147 BGB? la quale concorda con le statuizioni concernenti le condizioni generali di contratto predisposte da eBay, alle quali le parti hanno prestato il loro consenso ai fini della partecipazione all?asta.
Ricorda altresì la Corte come nel progetto di legge predisposto dal Governo tedesco per l?implementazione della normativa sui contratti conclusi a distanza, il testo della bozza non faceva alcun riferimento ai contratti di vendita conclusi a distanza nella forma di vendita all?asta. La Corte censura la scarsa chiarezza del testo legislativo e altresì dei lavori preparatori che l?hanno preceduto e, in considerazione di questo dubbio, i giudici di Karlsruhe preferiscono adeguarsi e credere, in questo caso, che il concetto ivi contenuto di ?maggiorazione di offerta d?asta? sia inteso in termini non tecnici, di maniera tale che sia possibile estendere il diritto di recesso anche ai negozi di compravendita conclusi attraverso eBay.
Precedentemente a questa decisione la giurisprudenza di merito tedesca era divisa tra una corrente maggioritaria che riconosceva il diritto di recesso anche per i contratti di vendita conclusi attraverso eBay , ed una corrente minoritaria che invece lo negava.I primi commentatori della sentenza si sono divisi tra fautori della soluzione adottata dalla Corte Suprema Federale e detrattori.
Coloro che condividono la soluzione dei giudici di Karlsruhe rilevano che il consumatore che concluda affari attraverso siti Internet del tipo di eBay siano esposti a maggiori rischi rispetto ad altri tipi di contratti di compravendita , e come questa decisione sia conforme agli obiettivi di protezione del consumatore perseguiti sia dalla Direttiva 97/7/CE , sia dal legislatore tedesco.I detrattori, invece, affermano che in realtà non vi è differenza tra questo tipo di vendite all?asta e quelle telefoniche o televisive e che, prima di accedere al meccanismo di vendita all?asta on line, i venditori sono tenuti a consegnare l? informativa relativa alla merce offerta in vendita ; altri hanno rilevato inoltre che esiste la possibilità, non troppo remota, che acquirenti in mala fede possano approfittare del diritto di recesso per effettuare offerte non serie .
La decisione tedesca si fonda su due pilastri: da un lato si rimanda alle condizioni di vendita che offerente e aspirante acquirente devono sottoscrivere prima di accedere all?e-marketplace, e dall?altro si rinvia alla simultaneità dell?offerta che caratterizzerebbe la vendita all?asta ai sensi del §156 BGB, mentre tale caratteristica non si riscontrerebbe nel caso di vendita su eBay, ovvero una diversa rilevanza giuridica del ?fattore tempo? nelle due fattispecie.
§4. I pilastri della decisione: il decorso del tempo, e le condizioni generali di vendita di eBay: differenze tra Italia e Germania.
In merito al decorso del tempo , che verrebbe valutato in modo differente a seconda che si tratti di un?asta tradizionale, piuttosto che di un?asta di eBay, si potrebbe sostenere che non si tratta di una circostanza rilevante al caso: che il tempo venga preventivamente stabilito dal venditore, come nel caso di eBay, oppure scandito dal banditore, non muta la natura del contratto di compravendita attraverso l?asta, in quanto ad aggiudicarsi il bene rimane colui che ha proposto l?offerta maggiore, al termine di una contrattazione multilaterale.
Nel sito tedesco di eBay, le eBay Grundsätze chiariscono che la eBay International AG, afferma che la merce offerta on line viene compravenduta attraverso la forma classica della vendita all?asta. In particolare le condizioni generali recitano: ?Un?asta tipica si svolge nel seguente modo: 1. il venditore offre uno o più prodotti e stabilisce un prezzo di partenza nonché la durata dell?asta. 2. Il compratore legge l?offerta e consegna la sua offerta su un prodotto. 3. Al termine dell?asta acquista il prodotto del venditore colui che ha fatto la maggiore offerta di prezzo?.
Questa disposizione apparirebbe conforme al disposto del §156 BGB, ovvero ?La conclusione di un contratto di vendita all?asta non si perfeziona prima della realizzazione dell?offerta maggiore.Un?offerta si estingue quando una offerta maggiore viene consegnata, o l?asta rimane senza ulteriori maggiorazioni, e quindi viene chiusa?.
Ne conseguirebbe che, secondo il provider che mette a disposizione il mercato virtuale per effettuare le contrattazioni, il sito tedesco funzionerebbe come un?asta vera e propria.
La Corte suprema Federale Tedesca, nella sua motivazione afferma ? censurando il giudice d?appello - che nelle condizioni generali di contratto di eBay non è presente un esplicito riferimento alla maggiorazione dell?offerta ai sensi del §156 BGB: il BGH non ha dato peso alla definizione che il provider fa dei propri servizi, ma si è riferita a delle altre regole predisposte dal provider, ovvero quelle relative alla modalità di recesso del consumatore in caso di contrasto con il professionista venditore , escludendone la rilevanza.Le ?Regole eBay? che regolano l?utilizzo del servizio predisposto dal sito Internet in lingua italiana, invece, a chiare lettere affermano che eBay non è una casa d?aste , e che anzi si limita ad offrire un ?servizio di vendite a prezzo fisso e a prezzo dinamico, comunemente definite come ?aste on line? .
Di fronte alla soluzione proposta dalla giurisprudenza tedesca, e ai risultati dell?analisi condizioni contrattuali dei siti eBay tedesco e italiano parrebbe interessante indagare sulla configurazione giuridica delle aste on line.
§5. Asta on line: asta in senso tradizionale o vendita conclusa a distanza?
Secondo la teoria economica dell?asta, essa è ?un meccanismo di allocazione delle risorse caratterizzato da un particolare insieme di regole che presiedono allo scambio? ; mentre secondo la sua definizione giuridica, l?asta è ?uno strumento di trattativa che consente la determinazione dinamica del prezzo di un bene o di un servizio e, al contempo, di una delle parti del contratto?.
La tipologia tradizionale dell?asta comporta la presenza di determinati soggetti ai quali sono attribuiti ruoli precisi nello svolgimento dell?asta medesima e nel compimento delle sue formalità: ovvero,
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l?esistenza della casa d?aste, cioè del soggetto che organizza la vendita, reperisce i beni da porre in vendita e della cui provenienza si fa garante, nonché le riunioni aperte al pubblico in cui il banditore sollecita i presenti a formulare offerte e gestisce la gara;
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l?indicazione del prezzo baste d?asta corrispondente a ciascun bene posto in vendita;
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il compimento dei rialzi o dei ribassi di prezzo rispetto al prezzo base del bene, entro un arco di tempo limitato a pochi minuti;
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l?aggiudicazione palese in favore del miglior offerente;
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la conclusione del contratto tra i presenti.
Diverse caratteristiche ora elencate non si ritrovano nelle aste on line , per le quali si intende l?insieme di operazioni rivolte allo scambio di beni o servizi inter absentes i quali utilizzano solo i meccanismi dell?asta, attraverso Internet.
Generalmente in questi casi il banditore (o Auctioneer) si limita a mettere in contatto la domanda con l?offerta permettendo alle parti di svolgere trattative private attraverso il suo emarketplace, riservandosi solo il ruolo di centro della procedura.
Il gestore dell?emarketplace virtuale non prende parte alle negoziazioni tra venditore e acquirenti, né ha il controllo delle informazioni fornite sulla qualità, sicurezza e legalità del prodotto offerto, né sulla facoltà dei venditori di vendere, né su quella degli acquirenti di comprare.
Il provider funge e si considera quale intermediario per la distribuzione di merci e prodotti in Rete e per lo scambio e la pubblicazione delle informazioni fornite dagli utenti .
Da quanto esposto, parrebbe chiaro che il compratore e il venditore che si rivolgessero a quella che viene comunemente definita ?casa d?aste on line? non porrebbero in essere un?asta vera e propria, ma un altro tipo di contratto di compravendita, comunque a formazione progressiva e multilaterale .§6. Che cosa sarebbe successo in Italia?
Se il braccialetto di diamanti oggetto della causa fosse stato offerto in vendita su eBay.it invece che su eBay.de che cosa sarebbe successo?
Ad oggi, nell?ordinamento italiano non è prevista una disciplina sistematica per questo nuovo tipo di negoziazioni on line: l?unico riferimento normativo alle aste on line ci viene dato da alcune disposizioni ?piuttosto contraddittorie? , ovvero l?art. 18, comma 5 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114, conosciuto come Legge Bersani di riforma del commercio,e del D. Lgs 22 marzo 1999, n. 185 di attuazione della Direttiva 97/7/CE in materia di contratti di vendita conclusi a distanza.
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RE: Tyson ed il dodicenne rachitico :)
Io non conosco questo forum, ma per esperianza (sviluppata su altri forum) alla fine tendono a crearsi dei,piccoli gruppi di potere ,che nel tempo prendono il controllo del forum ,ed eliminano e mettono in difficolta chi non segue la loro linea di pensiero.
Poi è anche una questione di strategie, c'è chi pondera e quando fa un post o risponde, cerca di dare risposte corrette e ponderate.
C'è chi invece preferisce agire ,e dare una risposta mezza giusta piuttosto che nessuna risposta.
Il primo fara una sola domandap erfetta , ma impieghera molto tempo per prepararla.
Il secondo nel frattempo avra gia mandato dieci mezze domande a dieci forum differenti.
Chi credete trovera per primo la soluzione.
Quindi per mè la cosa piu inportante è che il forum sia vivo, dove tutti esprimano le proprie idee scontrandosi a volte ma con la precisa intenzione di migliorarsi e migliorare gli altri. -
RE: Creare una società e retribuire i soci.
Sto cercando di capire quale forma societaria è la migliore.
Il problema piu grosso è retribuire i soci proporzionalmente al reddito da loro creato, ed esercitare un controllo lasciando autonomia
Ho preso in esame varie soluzioni.
Oltre alla SRL LTD una soluzione sarebbe la cooperativa ma sorgono delle difficolta nella retribuzione dei soci lavorativi anche se con i nuovi contratti atipici esempio il lavoro a chiamata ew rimborsi vari si potrebbe in qualche modo risolvere, ma sarebbecomunque molto possibile da gestire.
La domanda è quale tipo di societa che permetta di retribuire i lavoratori (soci ) proporzionalmente al reddito prodotto.
Grazie Giuseppe Verona -
RE: Creare una società e retribuire i soci.
Non devono eesere separati.
Immagino questo.
I soci operano come differenti branche della stessa società, Ognuno seguendo una diversa branca(quella di propria competenza) .
Immaginaiamo che la società venda prodotti agricoli es il primo seguira la vendita di sementi il secondo la vendita dei fiori il terzo delle macchine agricole ecc.
Gli acquisti e le vendite vengono poi fatti dalla società nel suo insieme previa verifica di un supervisore.
I soci poi, vengono assunti come dipendenti part time, e la retribuzione viene efettuta all' interno della societa a secondo dell' utile che hanno copntribuito a produrre , tutto questa divisione è stabilita da accordi interni fra i soci mentre verso l' esterno la societa opera come figura unica che acquista e vende..
Poi vengono divisi i dividendi a seconda della quota di possesso della societa.
Che cosa non va?
Credo che il problema maggiore sia quello di creare uno statuto interno comunque accetto volentieri critiche e suggerimenti.
Grazie -
RE: Creare una società e retribuire i soci.
Lo so che c'è il rischio di impresa ma io ho sempre amato il rischio, ad oggi hio gia aperto e chiuso tre attivita sia in italia che all' Estero .
Un signore una volta ha chiesto ad un miliardario come abbia fatto ad avere cosi successo, e questo ha risposto.
Ho aperto un 'attivita ed ho fallito, ne ho aperta un' altra ed ho fallito, ne ho aperta un terza ed ho fallito, ne ho aperta una quarta ed ho fallito ed infine dopo avere appreso ci sono riuscito e sono diventato miliardario.
L'apprendimento avviene dall' errore piu si sbaglia piu si impara (sempre che non si muoia prima)
Ho lavoratosia in Italia che all' estero (ho gestito un' attivita in un paese del terzo mondo dove il rischio, era rischio vero, un rischio fisico).
A parte gli scherzi
Dopo questa divagazione e tornando al nocciolo della questione voglio cercare di capire se sia possibile creare una forma societaria che permetta diaggregare in una società tutte quelle persone ,che gia vendono online e tirano a campare guadagnano(ma figurano ancora privati)quindi non in regola con la legge.
Qui il rischio per loro è il contrario, non regolarizare la propria posizione fiscale.
L'idea è creare una forma societaria che permetta ai soci di continuare a svolgere il tipo di vendita che gia effettuavano online ma questa volta in regola retribuiti sia come lavoratori dipendenti che con i dividendi.
Torniamo alla domanda.
Partiamo da un esempio pratico.
Cinque privati che gia vendono su ebay aprono una società.
La società apre cinque account ebay dove ognuno opera indipendentemente.
Ogni socio ha per sttuto la possibilita di acquistare e vendere ma gli acquisti e le vendite vengono di fatto effettuati dalla societa madre.
Quello che voglio capire è se poi il socio è possibile retribuirlo pagandolo come dipendente part time.
Quale società SRL LTD Cooperativa ? -
Creare una società e retribuire i soci.
Il costo per il pagamento inps conseguente all' apertura di una partita iva è di circa 3000 euro.
Questo costo è insostenibile per chi è all' inizio, chi vuole sperimentare oppure è solamente un venditore online che incassa 300 euro mensili vendendo su ebay e vuole regolarizzare la sua posizione.
La domanda è questa.
Se si riesce a creare una srl od una coooperativa od altra forma societaria(ltd od altro) dipende dai costi.
E cosa ancora piu dificile si riesce a creare uno statuto interno ,e delle regole che permettano ai soci di savolgere tutti la loro attivita senza interferire l' uno con gli altri.
E' possibile assumere i soci con un contratto di telelavoro part time retribuendoli solo per il reddito da loro prodotto (forme miste telelavoro cottimo).
In questo modo il socio sarebbe retribuito pagando le tasse e l' inps solo sul reddito efettivamente percepito.
Mi rendo conto che è un tipo di organizzazione molto difficile ,da gestire e da progettare ma in linea teorica sarebbe possibile ?
Grazie -
RE: e-commerce all´estero
I costi inglesi per una società sono veramente bassi.
Chiaramente poi in italia si pagano i dividendi sul reddito procurato dalla società inglese.
La domanda che si pone ,è quando si definisce stabile organizzazione in italia ovvero quando si è obbligati ad aprire una società in italia.
Io italiano posso lavorare ed essere assunto part time con un contratto di telelavoro dalla societa estera.
In questo modo si otterrebbero due cose.
Pagherei le tasse sui dividendi della societa ltd fondata a londra all' erario italiano.
La societa ltd mi assumerebbe regolarmente con un contratto di telelavoro e pagherebbe allo stato italiano le tasse riguardanti il mio lavoro.
Pagare un dipendente in telelavoro configura la stabile organizzazione e quindi l' obbligo di aprire una sede secondaria in italia ?
Qui mi domando se le società che danno lavoro offshore possano assumere dei dipendenti in uno stato estero con un contratto di telelavoro oppure sono obbligate a pagarli come freelance con l' obbligo per (chi esegue il lavoro,di aprire partita iva).
Se cio fosse vero ,si potrebbe comunque in linea teorica rivolgesi ad una societa secondaria la quale avrebbe la partita iva e potrebbe retribuirmi con un contratto part time.
Da verificare i costi.
Mi scuso per la poca chiarezza ma mentre conosco abbasstanza bene le problematiche estere ,avendo lavorato a Londra e gestito un' attività in un paese del terzo mondo, conosco ben poco la legislazione italiana e come collegare legalmente le cose senza incorrere in problemi con l' erario.
Grazie -
RE: e-commerce all´estero
Io ho trovato queste informazioni...
<LI class=text>nell’ipotesi di cedente comunitario e acquirente privato fiscalmente residente nel territorio italiano, l’applicazione dell’Iva in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell’anno precedente o in corso d’anno, per un ammontare pari o superiore a 27.888,67 euro (in tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un rappresentante fiscale, ovvero a procedere all’identificazione diretta in Italia, ai sensi dell’articolo 35-ter del Dpr n. 633 del 1972, al fine di assolvere gli obblighi ai fini Iva nei confronti dell’Erario italiano). Viceversa, in caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario può scegliere di assoggettare l’operazione a Iva nel suo Stato di residenza .<LI class=text>Quello che mi domando è questo.<LI class=text>Visto che in inghilterra per una ltd fino a 60.000 sterline non è necessaria la partita iva(auspicabile per chi vende all' etero ma non credo obbligatoria) come fa lil fisco italiano a verificare il fatto? -
RE: LTD SRL Cooporativa per la vendita online e ebay
Premetto di avere abitato sia a Londra che in Asia.
Insieme ad altri amici sia italiani che non, abbiamo intenzione di aprire una società per la vendita internazionale di stampe antiche ed antiquariato.
L' idea è di aprire una ltd che operi acquistando il materiale nel mondo , paghi il programmatore ed il webmaster in india ,e commerci internazionalmente .
La merce verrebbe in parte spedita direttamente da londra, ed in parte ai verso soci internazionali i quali la rispedirebbero, il socio italiano la rispedirebbe in Italia facendo figurare che parte dall' italia i,l francese dalla francia questo per dare piu sicurezza agli acquirenti ecc
Io socio italiano posso farmi assumere coime dipendente part time della societa inglese ed essere remunerato in parte in questo modo.
In quale caso bisognerebbe aprire una succursale in italia(prendere la partita iva italiana visto che parte delle spedizioni partono dall' inghilterra parte dalla francia parte dall' italia).
Che cosa a fede per il fisco, dove è costituita la societa da dove parte il materiale o cosa.
Io come socio italiano da quello che ho capito dovrei pagre poi le tasse in italia sui dividendi.
In quale caso la società ltd estera deve aprire una sede secondaria ed acquisire la partita iva in italia.
Grazie giuseppe Verona -
LTD SRL Cooporativa per la vendita online e ebay
Vorrei creare una societa per vendere prodotti online.
L' idea è di unirmi con altri venditori per creare un sito dove vendere stampe,e libri antichi ,e vendere in parallelo anche su ebay.
Tutti lavorerebbero per la società e sarebbero pagati da questa.
Prima ipotesi Srl troppo cara.
Seconda Ipotesi LTD aperta a Londra e successivamente se necessaario per la legislazione Italiana apertura di una dipendenza in italia per i prodotti che verrebbero spediti dall' Italia per l' Italia.
Tutto legale si intende
Terza ipotesi
Cooperativa od altro accettto consigli.
La societa Ltd avrebbe anche dei soci inglesi che opererebbero principalmente nel loro mercato.
Tecnicamente la societa di londra efettuerebbe gli acquisti online pagherebbe il programmatore in india insomma opererbbe come casa madre.
La domanda che si pone, come ltd inglese puo vendere a clienti Italiani , ed in quale caso è necessario aprire una succursale in Italia, con partita iva.(la quale pagherebbe le tasse allo stato italiano).
Che cosa fa fede, la sede amministrativa(a Londra), da dove viene spedita la merce la quantita di merce venduta in un determinato mercato oppure che cosa?
Non riesco a capire quali sono le regole da seguire, in quale caso la società inglese puo vendere online a clienti italiani operando da Londra ,ed in quale caso deve obbligatoriamente aprire una sede in Italia.
Grazie per i chiarimentii e le delucidazioni in questa materia un po ostica rigurdante il diritto internazionale.
I soci che svolgerebbero il lavoro di preparazione delle offerte ,online ed altro, possono essere assunti figurando con un contratto di dipendente in telelavoro part time per la spedizione delle stampe .
In quale caso è obbligatoria l' apertura di una sede secondaria visto che gli acquisti del materiale vengono svolti internazionalmente dalla casa madre ed in effetti il socio inglese opererebbe in inghilterra.
Faccio presente di avere gia abitato e lavorato, in passato sia a Londra che in sia e che in caso di necessita posso benissimo trasferire anche la residenza all' estero cosa che pero vorrei evitare di fare.
Ringrazio in anticipo per tutte le delucidazioni
Ed una cooperativa o quale altra forma di societa potrebbe essere interessante per la vendita internzionale online.
Grazie Giuseppe -
RE: E-commerce e ebay
Io frequento molto il forum ebay powerseller e quello dellì0 asta è un argiomento che è stato trattato a lungo.
Su ebay non viene effettuata mi un asta nel senso reale e legale della cosa infatti non c' è nessuno degli obblighi e degli mpegni che l' acquirebnte si assume partecipando ad un' asta reale.
Se partecipi ad un' asta giudiziaria sei obbligato a pagare.
Su ebay è solo un' impegno virtuale, ma non legale e chi partecipa ad un' asta puo decidere di non acquistare e non gli succede niaente salve qualche feedback negativo.
Quella effettuata su ebay non è un'asta ma solo un modo per mettere daccordo l'acquirente ed il venditore