Buongiorno,
Sono un agricoltore in regime di esonero e ultimamete ho inizitao a effettuare delle consegne con verso GAS (gruppi di acquisto solidali) e botteghe. Tutto ciò sembra lontano dal tema del forum, tuttavia la mia attività è strettamente connessa al mio sito web e alla pubblicità che faccio nei social network.
Come da titolo vorrei chiarimenti in merito a d.d.t. e fattura (o autofattura). O meglio, ho già fatto molte delle ricerche del caso, più che dei chiarimenti vorrei un vostro punto di vista su delle normative poco comprensibili ai profani del fisco.
Di autofattura o meglio di emissione di una copia della fattura da consegnare al produttore agricolo da parte di cessionari e committenti si parla al comma 6 nel D.P.R. n. 633 del 1972. Fin qui diciamo tutto relativamente chiaro.
Per quanto io sia riuscito ad addentrarmi nella vigente normativa non mi sembra che il D.P.R. n. 472 del 1996 preveda alcuna fattispecie per l'emissione di d.d.t. da o per conto di soggetti in regime di esonero.
Tuttavia, vorrei esporvi un estratto di un documento trovato in rete.
Cessioni effettuate da agricoltori esonerati - art.34 terzo comma D.P.R. 633/72 e conferimento dei proditti agricoli alle cooperative
Nell'ipotesi di trasporto di beni ceduti dagli agricoltori esonerati dagli obblighi contabili, di cui all'art. 34, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, i beni viaggiano senza documento di trasporto in quanto l'obbligo di provvedere all'emissione del documento di trasporto (d.d.t.) ricade sul cessionario, sempre che questi intenda avvalersi della fatturazione differita. Naturalmente in caso di fatturazione immediata il cessionario deve procedere soltanto all'autofatturazione, non essendo prescritta alcuna specifica documentazione per la movimentazione dei beni.
Si precisa, altresi, che, il documento di trasporto (d.d.t), utilizzato per i conferimenti dei prodotti agricoli agli enti, cooperative od altri organismi associativi, puo' essere emesso dai suddetti organismi, analogamente a quanto gia' previsto dall'articolo 34, settimo comma, in materia di emissione della fattura. In tal caso uno degli esemplari deve essere rilasciato al soggetto conferente e conservato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 39, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972.
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In merito alla prima parte, poichè non diversamente indicato da nessuna parte, l'interpretazione sembra plausibile. Credo che l'autore abbia fatto confusione tra il terzo e il settimo comma.
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Stessa storia nella seconda parte. Per quanto concerne il conferimento a enti, cooperative o altri organismi associativi, possono i GAS essere considerati tali?
Ci sarebbe anche la modifica del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24; incomprensibile ma non determinante ai fini della mia problematica. Mi limito a citarne un passo che mi sembra di non aver visto altrove:
Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonchè quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.
Avrei altri dubbi riguardo le (auto)fatture immediate e differite, in relazione sempre al d.d.t., ma è possibile che questi si chiariscano una volta chiarito quanto succitato.
Per il momento vi porgo i miei più sinceri ringraziamenti