La "rinuncia alla riduzione" sic è nulla perché costituisce un patto successorio, casomai, il Consiglio Nazionale del Notariato discuteva si potesse o meno perfezionare in vita del donante un'azione di rinuncia alla restituzione contro terzi aventi causa (tu) dal donatario acquirente, dando tendenzialmente una risposta affermativa. Nella prassi si tende comunque a dare più importanza di quanto possa esserlo economicamente all'articolo 563 c.c.: una differenza percentualmente risibile del valore patrimoniale degli immobili donati ai figli è davvero difficile costituisca un rischio con riferimento all'azione di cui all'art. 563 c.c. .
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