@Lokken said:
**Precisiamo che dopo la querela i pubblici ufficiali e tribunale non possono dare informazioni del procedimento fino alla data dell'udienza.
Art. 340 del codice di procedura penale - Remissione della querela **
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- La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall?autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
- La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
- Il curatore speciale previsto dall?art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell?art. 338.
- Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell?atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.*
Il querelante o il suo avvocato infatti, possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.
La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
Soltanto la querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.
(tramite sia l'udienza che lo prosciolga sia per l'avvento della prescrizione "prima della fine delle indagini", che in questo noto caso prevede che il fatto non costituisca reato.)
Spesso succede che:
La persona offesa vuole ritirare la querela a patto che la persona imputata/indagata, sostenga le spese processuali, VOLENDO INTENDERE IN REALTÀ la persona imputata/indagata debba sostenere le spese legali (del proprio avvocato) affrontate dalla persona offesa nel procedimento penale/processo.
E' una clausola comune in sede di remissione di querela.
In questo caso i costi si riferiscono esclusivamente al tenore della nota spese che l'avvocato di controparte ti può presentare.
L'ammontare varia e comunque si dovrà tener conto dello stato del procedimento (indagini preliminari/ udienza preliminare/dibattimento) e dell'attività svolta nel momento in cui viene rimessa la querela, nonchè l'autorità innanzi al quale il processo si dovrà svolgere (Giudice di Pace, Tribunale).
Tuttavia, se così fosse ci si potrà sempre accordare con il legale di controparte.
Io non sono arrivato a dibattimenti o altro, e ho rimesso la querela entro 60 gg dalla prima denuncia fatta... Praticamente io oltre ad essere stato in ps per fare denuncia contro ignoti sono stato in procura per la remissione entro i 60 gg dalla data di denuncia. Secondo te puó essere accettata senza avviare le indagini ( o archiviata dal pm vedendo anche la remissione ), o cmq faranno partire indagini ? Nel primo caso che spese dovrei sostenere , intendo a spanne l'ammontare, sempre che debba affrontarne... Sei gentilissimo grazie