Salve,
puoi rivolgerti alla locale Camera di commercio o utilizzare il servizio on-line (a pagamento): www.infoimprese.it
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Salve,
al di là di ogni altra valutazione circa le possibili modalità di conclusione del contratto telematico, occorre evidenziare che il valore giuridico dell'e-mail è ancora oggetto di discussione.
Dunque, anche ai fini della prova in un eventuale giudizio, avere a disposizione almeno un fax firmato dall'altra parte, se non l'originale, rimane, a mio parere, più che consigliabile.
Salve,
concordo con Shapur: la redazione del testo di un contratto di questo tipo richiede infatti un esame approfondito delle specifiche esigenze di chi lo intende utilizzare, al fine di predisporre le più indicate condizioni generali alla luce della normativa vigente, in particolare in tema di clausole vessatorie.
Salve,
probabilmente ti riferisci all'art. 8 della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941), secondo cui "E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero".
Il nome d'arte è dunque tutelato ai fini del diritto d'autore, alle condizioni indicate nella disposizione richiamata, ma per quanto riguarda il contratto direi che è necessario utilizzare i propri dati anagrafici, accompagnati anche dall'indicazione del nome d'arte.