Gentili utenti del forum, e giuristi avevo necessità di avere delle opinioni ma soprattutto risposte nel merito di una questione che mi coinvolge personalmente.
Sono una studentessa di giurisprudenza del primo anno, quindi alle prime armi. Quindi vuoi un pò l'inesperienza e la mancanza di esami che l'esssere coinvolta mi sta facendo porre molti dubbi, che giro a Voi
Mio fratello è stato coinvolto in una querela per artt. 581 c.p. , 612 c.p. , 594c.p., nonostante avesse subito lui minacce ingiurie e aggressione da un suo collega di lavoro.
Un giorno riceve notifica di elezione di domicilio dai carabinieri, con contestuale identificazione della persona offesa ed elezione dell'avvocato di fiducia (artt. 161-349-96 c.p.).
Avendo vissuto come unico episodio rissoso quello col suo collega si decide a sporgere anche lui querela contro quest'ultimo, soprattutto perchè prima di quella aggressione aveva subito diversi episodi di ingiuria, molestie, al limite del mobbing da un suo collega, fino ad una vera minaccia e aggressione con un taglierino.
Il risultato finale è che entrambi si ritrovano con un procedimento penale. Mio fratello davanti GdP e l'altro davanti giudice monocratico.
Il GdP ha esortato la conciliazione tra le parti, e l'avvocato di mio fratello ha suggerito una remissione reciproca. Dell'avvocato della controparte non è nota la strategia difensiva.
Mio fratello sapendo di non aver commesso il fatto è tentato di non accettare la remissione qualora anche la controparte accetti questa strada. Dice che preferirebbe una assoluzione nel merito e non per ritiro della denuncia. Inoltre mi ha posto delle domande sulla fedina penale, che tradotto per noi giuristi leggasi come casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 313/02.
Insomma mio fratello si chiede se la remissione di querela, art 152 c.p., comporta una qualche traccia o macchia nel casellario giudiziale che possa essere valutata in futuro dale forze dell'ordine in caso di qualche fermo, o essere elemento ostativo in determinati casi come una adozione di minore futura (visto che nel frattempo si è sposato e starebbe pensando di farla) e partecipazione a concorsi pubblici per forze armate.
Posto qui i dettagli dei miei quesiti, e vi ringrazio anticipatamente per la pazienza e per le eventuali risposte :
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La remissione di querela, art 152 c.p, appartiene al Capo I del Titolo Vi del Primo libro sulla estinzione del reato -> quindi qualora intervenga la remissione di querela si dovrebbe avere estinzione di reato. Giusto?
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Questa estinzione di reato x remissione, secondo D.Lgs. 274/00 art 29 co. 5, per procedimento davanti GdP a carico di mio fratello dovrebbe comportare la compilazione di un verbale che attesti la remissione del collega e contestuale accettazione di mio fratello. Giusto?
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Davanti al GdP in seguito di remissione di querela art 152 c.p., come devono essere interpretati rispettivamente gli artt. 129 c.p.p., 529 c.p., 531 c.p.?
In particolare il 129 c.p.p. prescrive al co. 1 che in caso di mancanza di criteri di procedibilità il giudice deve emettere una sentenza, che al co.2 nel caso specifico della estinzione di reato (tutto quanto previsto da art. 150 c.p. e ssg., a cui appartiene anche la remissione di querela) il giudice deve emettere sentenza di assoluzione secondo art 530 c.p.p., di non doversi procedere art. 529 c.p.p., di dichiarazione di estinzione del reato art. 531 c.p.p., o di Sentenza di non luogo a procedere art 425 c.p.p. ? La causa davanti GdP essendo un po’ diversa nelle fasi da un processo standard non riesco ad inquadrare quale articolo dovrebbe essere applicato accadere a seguito della remissione di querela e relativa accettazione tra gli artt. citati. Qualcuno può tecnicamente spiegarmelo?
4) Ora il quesito si sposta su quali sono le conseguenze sul casellario ad uso giustizia art 3 D.P.R . 313/02, sulla visura, e sul casellario penale ad uso privati art 25 su richiesta dell’interessato.
Sul certificato penale ad uso privato, richiesto dall’interessato, art 25 D.P.R. di cui sopra co. i è chiaro ed evidente che qualsiasi provvedimento del GdP non dovrebbe comparire -> quindi qualsiasi sia la natura della sentenza. Giusto?
*5)*L’art 3 del D.P.R. 313/2002 co. f, quando dice *“i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza”. * Cosa significa quell’ *“o” *di congiunzione tra “*prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità”? *Che verranno iscritti i provvedimenti di proscioglimento, quindi anche la remissione di querela art 152 c.p. senza che sia necessario il difetto di imputabilità per questo punto, e il non luogo a procedere solo nel caso ci sia il difetto di imputabilità? Oppure viene iscritto sia il proscioglimento che il non luogo a procedere solo nei casi esclusivi di difetto di imputabilità, mentre non vengono iscritti nel caso ci sia il proscioglimento o il non luogo a procedere senza il difetto di imputabilità in entrambi i casi? E soprattutto in questo caso ci si riferisce anche al proscioglimento e il non luogo a procedere emessi dal GdP? Quindi nel caso specifico di mio fratello, l’eventuale provvedimento del GdP compare nel casellario giudiziale ad uso giustizia secondo art 3 co.f D.P.R. 313/02, anche se non specificato se riguarda anche GdP?
*6)*L’art 5 D.P.R. 313/02 parla delle eliminazioni delle iscrizioni. Nei co. e, f parla provvedimenti del GdP di proscioglimento per difetto di imputabilità. I co. g,h invece i provvedimenti del GdP di condanna. - > Quindi se i reati davanti GdP dovrebbero essere minori, e nelle eliminazioni non pare essere previsto comma che parla di proscioglimento eo non luogo a procedere in entrambi i casi senza difetto di imputabilità, devo ritenere quindi che nel casellario giudiziale i provvedimenti del GdP di proscioglimento sia esse nel merito che procedurali come per estinzione del reato siano non cancellabili perché nemmeno iscrivibili?
7) Nella visura art 33 D.P.R. 313/02 al co. 1 viene detto che vengono menzionati tutti i provvedimenti anche quelli non soggetti ad iscrizione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 -> quindi qui troveremo anche i provvedimenti del GdP dell’art 25 co. i ??
A cosa serve la visura rispetto al casellario penale ad uso giustizia art 3 e ad uso privati art. 25?Ciò che è scritto in visura non sarà cancellabile?
9) L’amministrazione giudiziaria, le forze dell’ordine vedono quale documento tra il casellario art 3 , art 25 o visura art 33? La ratio della domanda nasce dal fatto che quando dobbiamo essere giudicati da qualche giudice, o veniamo fermati dalle forze dell’ordine dper qualche controllo, visionano quale dei tre documenti per farsi una idea di chi hanno difronte? E che ruolo ha il SDI quando veniamo fermati magari dalla polizia ad un controllo?
10) La remissione di querela davanti GdP con quello che ne comporta è da considerarsi una assoluzione a tutti gli effetti, oppure vi è il ragionevole dubbio che forse il fatto potrebbe essere stato commesso? Inoltre, se la remissione di querela resta come una “macchia di dubbio” di aver commesso il fatto, e resta traccia nella visura (art 33 DPR 313/02) o eventualmente nel casellario (art 3 co f DPR 313/02), può essere valutata in eventuale procedimento o giudizio futuro come elemento che potrebbe far orientare un eventuale giudice a ritenere una persona tendente a delinquere (art 108 c.p.) o dichiararlo criminale abituale art 109 c.p.? E infine queste “macchie” di remissione di querela accettata possono essere valutate in futuro come elementi ostativi in determinate condizioni quali: adozione minore, partecipazione a concorsi pubblici o alle forze armate?
11) In alternativa di un casellario giudiziale maggiormente pulito, è preferibile accettare una remissione di querela o prendere in considerazione l'ipotesi di fare una oblazione (art 162 e 162 bis c.p.)? Lo chiedo perchè all' art. 3 co. a DPR 313/02 è chiaramente indicato che l'oblazione non viene segnata nel casellario giudiziale. Ma qualora invece il provvedimento di remissione di querela venisse segnato (ma su questo avevo chiesto conferma a Voi), non è un controsenso che l'oblazione non compare mentre la remissione di querela sì? In fondo l'oblazione è sì una estinzione di reato , ma è un pò come dire che il fatto sia stato commesso.Sbaglio?