1- Grazie non lo sapevo, bisognerà verificare se si può far valere quel diritto.
2- Ok, qui bisogna ulteriormente verificare il rogito di D.
3- Qui mi ero espresso male, ma ho capito che se il debitore muore con una casa ipotecata o altri beni, ipotecati o meno, il fatto che i parenti rinuncino all'eredità non modifica i diritti del creditore e quindi il punto 4. Comunque moglie e marito erano in comunione dei beni.
Ancora sul punto 3, però con un caso teorico più o meno aderente per vedere se ho capito: moglie e marito "formano" una società di fatto ed accumulano debiti sia in capo alla società che in capo a loro singolarmente da creditori diversi. Quindi la moglie ha debiti per X, il marito per Y e la società per Z, alla morte del marito la moglie rinuncia all'eredità, supponiamo beni di valore V, quindi non eredita i beni del marito V che vanno "a disposizione" dei creditori fino a capienza dell'importo Y, se V non è sufficiente a ripagare Y i creditori non possono rivalersi sui beni personali della moglie (data la rinuncia all'eredità) che continua comunque a rispondere di X+Z. E' giusto? Se V è insufficiente possono rivalersi comunque sulla società?