Salve a tutti,
mi presento! Mi chiamo Federico e da quando "lurko" nel forum ho finalmente risolto molti miei quesiti fiscali. Grazie di cuore per la vostra competenza (un po' di "cultura fiscale" fa sempre bene).
Attualmente ho in essere con un Ente Pubblico, l'Università, un cococo e precedentemente ho fatto delle collaborazioni meramente occasionali (di nome e di fatto - <[30gg AND 5000?]).
Da quanto ho capito e letto, la ritenuta d'acconto la trattiene il sostituto di imposta (datore di lavoro, che deve avere P.IVA e compilare l'F24) in acconto, appunto, alle tasse che devo pagare ogni anno in base al reddito generato.
Ora, il reddito su cui si applica la Rit.Acc. credo debba essere il cosidetto "imponibile IRPEF" che, se non erro, è calcolato deducendo le ritenute per la previdenza pensionistica INPS (cococo e meram.te occas.li) ed INAIL (solo cococo) dalla sommatoria dei commpensi (tra cui le spese sostenute). [INDENT] Es: (le percentuali sono meramente indicative):
[A]1000 redditto lordo
- *-100 inps (10% di A)
- -100 inail (10% di B)*
- [D=A-B-C]800 imponibile IRPEF*
- -160 Rit.Acc. (20%D)*
totale [D-E] = 640
[/INDENT] Il fatto è che, per l'università, il calcolo è differente, ovvero la rit.acc. la calcola su [A]: [INDENT][A]1000 redditto lordo
- *-100 inps (10% di A)
- -100 inail (10% di B)*
- [D=A-B-C]800 imponibile IRPEF*
- -200 Rit.Acc. (20%A)*
** totale [D-E]** = 600
[/INDENT] E' corretto? 
Facendo così applicherebbero la rit.d'acconto anche alle ritenute previdenziali ed assicurative (tasse su tasse :().
E' vero che nel più (200) ci sta il meno (160) e che eventualmente con la dichiarazione, secondo redditi, detrazioni e deduzioni, posso anche andare a credito (di imposta), tuttavia questo credito lo liquidano cash dopo 4 anni.
Al massimo, mi hanno detto di posso compensare l'ICI od apsettare di conguagliare l'IRPER con la dichiarazione dell'anno prossimo.
Ho chiesto lumi anche all'Ufficio Finanziario dell'Università ma ha risposto che il calcolo lo fa il programma e che i computer non sbagliano.
I dubbi permangono.
Grazie in anticipo,
Federico
PS:
Ricordo di avere trovato questi riferimenti legislativi:
Base imponibile della ritenuta Irpef [INDENT]La C.M. 326/97 paragrafo 7 afferma che la base imponibile su cui operare la ritenuta non è il reddito lordo, bensì, la parte imponibile del reddito da co.co.co.
- Il sostituto non applicherà più la ritenuta sul reddito lordo ma sul valore fiscalmente rilevante, ossia al netto del terzo del contributo previdenziale a carico del collaboratore e del terzo dell'INAIL se c'è obbligo di iscrizione a tale istituto ( si veda il capitolo relativo all'INAIL).*[/INDENT]