@espertocontabile1 said:
Salve,
bisogna leggere e studiare le diverse leggi che disciplinano le attività riservate a determinati professionisti tra cui gli ?Esperti Contabili?. Ti rispondo perché vengono pubblicate e divulgate informazioni non fondate che vengono lette da tutti, anche dai miei clienti che si sono allarmati e hanno dubitato sulle mie competenze che la legge mi riserva.
Il D.Lgs. n. 139 del 2005 all?art. 1 comma 1 stabilisce che agli iscritti ?all? Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili? è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale, diritto d?impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Poi nei commi 2, 3 e 4 quello che di solito viene divulgato con cattivissime interpretazioni, (per non dire che molti non sanno leggere). Arrivato al comma 5, molto importante, c?è la riserva di legge cioè tutte le attività che altre leggi riservano a determinati professionisti, chiunque rientra tra quei soggetti è abilitato a svolgerle per forza di legge.
Quindi in sintesi l?Esperto Contabile iscritto all?albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,(l?esperto contabile/commercialista non hanno un albo distinto ma fanno parte di un unico albo tra cui c?è la sezione A e sezione B), può svolgere diverse attività tra cui, quelle che molti reclamano, la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc.
Un esempio di attività riservata agli iscritti alla sezione A è l?autenticazione delle firme dei contraenti delle cessioni di quote delle srl. In principio questa legge non indicava esplicitamente la sezione quindi poteva effettuare l?autenticazione dell?atto anche l?esperto contabile oltre al Notaio e al dottore commercialista, ma dopo un ricorso arrivato in cassazione i giudici hanno stabilito che l?intenzione del legislatore era quella di voler riservare questa attività solo agli iscritti alla sezione A, infatti poi la legge è stata modificata). Attenzione ciò non vuol dire che l?esperto contabile non si può occupare delle cessioni di quote delle srl, infatti questa operazione in pratica è invio telematico, quindi l?esperto contabile essendo abilitato a fare qualsiasi invio telematico può effettuare questa procedura con la procura speciale.
Detto ciò dichiaro di essere convinto che possiamo svolgere prestazioni intellettuali di diverso genere ma altrettanto convinto che ognuno di noi oltre ad praticare una attività di base deve specializzarsi in una particolare materia, quindi è difficile fare il curatore fallimentare e nello stesso tempo il difensore nei processi tributari o occuparsi di consulenza del lavoro ( la tenuta del LUL e l?elaborazioni di paghe ed i relativi adempimenti non li considero specialistici ma attività di base che rientrano nella normale contabilità).
DOTT. LIVIO TOSCANO
ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE IN ALTAMURA (BARI)
P.S. IN QULASIASI LEGGE CHE RICHIAMA I DOTTORI COMMERCIALISTI E I RAGIONIERI COMMERCIALISTI SI DEVONO CONSIDERARE ANCHE GLI ESPERTI CONTABILI (TRANNE NEI CASI IN CUI SI DEFINISCE LA SEZIONE DI APPARTENENZA) PERCHE? IN PASSATO L?INTENZIONE DEL LEGISLATORE ERA QUELLA DI FAR SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITA? A TUTTI COLORO CHE AVESSERO COMPETENZE SPECIFICHE IN DETERMINATE MATERIE E NON PERCHE? GLI PIACEVA IL TITOLO DI DOTTORE O RAGIONIERE INOLTRE LA CONSULENZA DEL LAVORO E' DI COMTENZA SOLO DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E ALL'ALVO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PREVIA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ( IN POCHE PAROLE LA TENUTA DEL LUL è ESCLUSIVA DELLE SUDDETTE PROFESSIONI E NON DEL TRIBUTARISTA, ANCHE LE CERTIFICAZIONI DEI CONTRATTI).
Vorrei sapere la procedura per la cessione delle quote srl con la procura speciale.
grazie