art. 2308 del cc richiama l'art. 2272 del cc che spiega le cause di scioglimento e al punto 4) e quello che ti interessa. purtroppo è necessario la pubblicazione della nomina dei liquidatori in copia autentica nel registro delle imprese altrimenti la società continua ad esistere sino a prova contraria. Oppure estinguere la società e realizzare il patrimonio, o cessione della quota con la relativa trasformazione in ditta individuale ma cmq necessaria la copia autentica per la registrazione in CCIAA. oppure donare ad substantiam il contratto è valido ma non può essere provato.
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RE: sciogliere una snc
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RE: Tributarista vs esperto contabile
lorus67 io sono iscritto all'ordine di Bari al n. 1 sezione B e sono Toscano Livio, per mobilitarci abbiamo bisogno di fare rete e purtroppo dobbiamo comunicarlo ai nostri ordini.
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RE: Tributarista vs esperto contabile
l'esperto contabile può depositare i bilanci come intermediario e con procura speciale ma non può certificare la copia conforme. in poche parole è l'amministratore che deve firmare e l'esperto contabile inviare la copia informatica con procura speciale mentre il commercialista può firmare e dichiarare la copia conforme(cmq di solito non è una procedura molto usata)tutto ciò ai sensi dell'art. 31 co. 2 quater del D.lgs. 340/2000. Tutto questo le CCIAA e il CNDCEC, ritengono che ai sensi dell'art. 78 del D.lgs. 139/2005 tutte le leggi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005 (03/08/2005) che richiamano i dottori commercialisti e ragionieri si riferiscono agli iscritti nella sezione A.
A mio parere, l'articolo 78 parla di disposizioni (quindi articoli non leggi e decreti legislativi) e poi è un articolo che mantiene in vigore sino al 31/12/2007 l'albo dei dottori commercialisti e quello dei ragionieri, quindi non riguarda l'esclusione degli esperti contabili da tutti i richiami dei commercialisti dai vari dispositivi.
inoltre il d.lgs. 340/2000 art. 31 co. 2quater viene richiamato per le cessioni di quote che è una nuova competenza dei commercialisti ma la legge delega n. 34 del 2005 all'art. 3 lett.d) stabilisce che "laddove si prevede che è consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'albo unico riservata ai **laureati specialistici, **che presentino profili di interesse pubblico generale ecc.
Seguendo la tesi che tutte le leggi che richiamano i commercialsiti riguardano solo gli iscritti alla sezione A, non possono avere questa nuova competenza i diplomati iscritti al vecchio albo dei ragionieri. Quindi il richiamo sia per il deposito dei bilanci che per le cessioni di quote per legge dovrebbe riguardare anche gli esperti contabili, per far valere tutto ciò è necessario fare ricorso. -
RE: Tributarista vs esperto contabile
salve lorus67, il 14/08/2015 ho inviato al direttore del CNDCEC la seguente lettera:
Egregio Direttore Dott.ssa Francesca Maione,
in riferimento ai Pronto Ordine da Lei pubblicati, lei ritiene in virtù delle determinazioni delle competenze tecniche previste dell’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, che gli incarichi nelle diverse attività attribuite dalla legge siano di competenza esclusiva degli iscritti nella sezione A “Commercialisti”.
L’art. 1 comma 5 del D.Lgs. 139/2005 stabilisce la distinzione tra attività riservate ex lege, che continueranno a dare luogo a riserve a favore degli iscritti in albi professionali, e altre funzioni che non possono considerarsi oggetto né di esclusiva ne di riserva a favore dei commercialisti e degli esperti contabili.
La Corte di Cassazione a sezioni unite penali con sentenza n.11545 del 2012 relativa all’esercizio abusivo della professione di commercialista (estratto della sentenza significativo all’oggetto della comunicazione), cita al punto 8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute:
“pur non recando più la legge delega n. 34 del 2005 la previsione, già presente nella legge delega 28 dicembre 1952, n. 3060, secondo la quale (criterio direttivo sub a) «la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva», e pur essendosi, nel D.Lgs. 139 del 2005, riformulata la clausola di salvezza per i soggetti non iscritti all'Albo oggetto del decreto in un modo che sembra riferirsi solo ai professionisti iscritti in altri Albi («Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi»), non si ravvisano ragioni formali (in relazione alle espressioni usate) o sostanziali (in relazione alla natura della professione di esperto contabile) per ritenere che l'inserimento nell'elenco comune agli iscritti alle due Sezioni e nell'elenco separato relativo agli iscritti alla Sezione B comporti ora l'attribuzione in via esclusiva delle relative attività*. Conferma decisiva di tale conclusione discende dalla constatazione che l'unico accenno, presente nella nuova legge delega, ricollegabile in qualche modo a una possibile logica di competenza esclusiva (non monopolistica), la sussistenza e i limiti della cui effettiva realizzazione* restano ovviamente da verificare, riguarda gli iscritti alla sezione A e si rinviene in particolare nella lett. d) dell'art. 3, “laddove si prevede” che «è consentita l'attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell'Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri albi”**.
Con questa sentenza la Cassazione precisa che le elencazioni previste dal D.Lgs 139/2005 all’art. 1 co. 1, 2, 3, 4 per le ragioni indicate nel punto 6. Interpretazioni delle norme sugli ordinamenti delle professioni contabili, non comportano attribuzioni di attività in via esclusiva (*“*la determinazione del campo delle attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva”).
La Corte di Cassazione ritiene che con la legge delega n. 34/2005, specificando “restano ovviamente da verificare”, il legislatore vuole attribuire nuove competenze ai laureati specialistici iscritti alla sezione A.
Da ciò si evince che le attività che la legge riconosceva (quindi non sono nuove competenze ) ai dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti o iscritti ai relativi albi al momento in cui i dd.pp.rr. 1067 e 1068 del 1953 erano in vigore, gli vengono confermate con il D.Lgs. 139/2005 riconoscendogli il titolo di commercialista che viene richiamato nelle leggi che riservano ( e riservavano) determinate attività a gli iscritti ad albi professionali.
Il D.Lgs. 139/2005 disciplina l’ordine dottori commercialisti e degli esperti contabili e non fa nessun riferimento a riserve di attività, non stabilisce competenze esclusive ma definisce le competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le attività specifiche sono disciplinate dalle leggi (legge sul contenzioso tributario, amministrazione giudiziaria ecc.) che richiamano le competenze degli iscritti agli albi professionali al fine di poter svolgere determinate attività.
Fa Eccezione la legge n. 12/79 art. 1 che stabilisce:*“*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
Inoltre l’esperto contabile ha competenze anche in materia tributaria. Il CNDCEC ha dichiarato nelle richieste di modifica del schema di decreto legislativo 184 sul contenzioso tributario di voler escludere l’Esperto Contabile tra i professionisti abilitati alla rappresentanza e assistenza tecnica in commissione tributaria. Il Diritto Tributario che include le procedure del ricorso tributario, è materia oggetto delle prove dell’esame di Stato dell’esperto contabile ai sensi dell’art. 47 co. 2 lettera b) del D.L.gs. 139/2005 inoltre in diverse Università gli aspiranti esperti contabili hanno espletato la prova sul ricorso tributario.
Il CNDCEC consapevole:-
che i Consulenti del Lavoro si abilitano dopo aver conseguito la Laurea di durata triennale (non solo in economia e giurisprudenza) e aver svolto una pratica di diciotto mesi, (il sottoscritto ha svolto tre anni di pratica), sono inclusi tra i professionisti abilitati all’assistenza tecnica e rappresentanza in Commissione Tributaria con competenze generali e che in pratica l’Esperto Contabile iscritto alla Direzione Provinciale del Lavoro (come nel mio caso abilitato alla tenuta del LUL, con pin inps e inail) può svolgere la consulenza del lavoro ai sensi dell’art. 1 (testo dell’articolo in vigore dal 03/12/2005) della Legge n. 12/1979;
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che con competenze specifiche gli ingegneri (ingegneri e ingegneri iunior), agronomi (agronomi e agronomi iunior), geometri (diplomati e geometri laureati), architetti (architetti e architetti iunior), periti agrari (diplomati) possono assistere e rappresentare i propri clienti in commissione tributaria;
vuole escludere senza che ci sia una motivazione sulla preparazione di natura fiscale e tributaria, e ricordando che l’esperto contabile a differenza degli ingegneri, architetti, geometri, periti agrari può fare assistenza fiscale e apporre i visti di conformità, asseverazioni ed effetuare **certificazioni tributarie **e in quest’ultimo, se iscritto anche nel registro dei revisori legali (come nel mio caso).
Detto ciò, ritengo che l’esperto contabile debba essere quanto prima rappresentato nel Consiglio Nazionale e nei Consigli Territoriali da esperti contabili iscritti nella sezione B dell’albo, per assicurare la tutela e la promozione di una libera professione ordinistica e garantire la rappresentanza di tutti gli iscritti.Certo di una sua risposta e promuovendo l’osservanza delle leggi, la invito a leggere la sentenza della corte di cassazione a sezioni unite penali n. 11545 del 2012 in particolare il punto 6. Interpretazioni delle norme sugli ordinamenti delle professioni contabili e il punto 8. Soluzione del caso e norme speciali sopravvenute .
Ad oggi non ho ricevuto nessuna risposta ma ritengo che il nostro presidente stia violando l'art. 28 del nostro codice deontologico. Faccio un appello a tutti gli esperti contabili di unirci per far valere i nostri diritti. il consiglio nazionale e il governo con l'atto 184 bis ci discrimina e ci equipara ai consulenti tributari con tutto il rispetto). Nella relazione tecnica del governo sull'atto 184 bis ha dichiarato che l'assistenza tecnica e la rappresentanza in commissione tributaria può essere conferita solo ai professionisti iscritti ad ordini perchè hanno sostenuto un esame di stato.
Da ciò si evince che secondo loro non facciamo parte dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. -
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RE: Tributarista vs esperto contabile
l'art. 12 del D.Lgs 546 (il suo Novellato) è in vigore dal 03/12/2005, data successiva al 03/08/2005 cioè data di pubblicazione del D.Lgs 139/2005 che ai sensi dell'art. 78 stabilisce, in poche parole, che tutti i riferimenti ai dottori commercialisti e ragionieri commercialisti alla data di pubblicazione del decreto si riferiscono agli iscritti nella sezione A. Detto ciò il novellato dell'art. 12 del D.Lgs 546 include anche gli esperti contabili e questo vale anche per la consulenza del lavoro, poi ripeto che il diritto tributario e materia d'esame e in molte università italiane è stata data la traccia sul ricorso tributario anche agli esperti contabili. PER QUANTO RIGURDA LA MIA ESPERIENZA PERSONALE HO PRESENTATO ISTANZA DI RECLAMO ALL'AGENZIA ED IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEPOSITERO' IL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA.
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RE: Tributarista vs esperto contabile
@espertocontabile1 said:
salve,
bisogna leggere e studiare le diverse leggi che disciplinano le attività riservate a determinati professionisti tra cui gli “esperti contabili”. Ti rispondo perché vengono pubblicate e divulgate informazioni non fondate che vengono lette da tutti, anche dai miei clienti che si sono allarmati e hanno dubitato sulle mie competenze che la legge mi riserva.
Il d.lgs. N. 139 del 2005 all’art. 1 comma 1 stabilisce che agli iscritti “all’ albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale, diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Poi nei commi 2, 3 e 4 quello che di solito viene divulgato con cattivissime interpretazioni, (per non dire che molti non sanno leggere). Arrivato al comma 5, molto importante, c’è la riserva di legge cioè tutte le attività che altre leggi riservano a determinati professionisti, chiunque rientra tra quei soggetti è abilitato a svolgerle per forza di legge.
Quindi in sintesi l’esperto contabile iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,(l’esperto contabile/commercialista non hanno un albo distinto ma fanno parte di un unico albo tra cui c’è la sezione a e sezione b), può svolgere diverse attività tra cui, quelle che molti reclamano, la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc.
Un esempio di attività riservata agli iscritti alla sezione a è l’autenticazione delle firme dei contraenti delle cessioni di quote delle srl. In principio questa legge non indicava esplicitamente la sezione quindi poteva effettuare l’autenticazione dell’atto anche l’esperto contabile oltre al notaio e al dottore commercialista, ma dopo un ricorso arrivato in cassazione i giudici hanno stabilito che l’intenzione del legislatore era quella di voler riservare questa attività solo agli iscritti alla sezione a, infatti poi la legge è stata modificata). Attenzione ciò non vuol dire che l’esperto contabile non si può occupare delle cessioni di quote delle srl, infatti questa operazione in pratica è invio telematico, quindi l’esperto contabile essendo abilitato a fare qualsiasi invio telematico può effettuare questa procedura con la procura speciale.
Detto ciò dichiaro di essere convinto che possiamo svolgere prestazioni intellettuali di diverso genere ma altrettanto convinto che ognuno di noi oltre ad praticare una attività di base deve specializzarsi in una particolare materia, quindi è difficile fare il curatore fallimentare e nello stesso tempo il difensore nei processi tributari o occuparsi di consulenza del lavoro ( la tenuta del lul e l’elaborazioni di paghe ed i relativi adempimenti non li considero specialistici ma attività di base che rientrano nella normale contabilità).Dott. Livio toscano
esperto contabile e revisore legale in altamura (bari)p.s. In qulasiasi legge che richiama i dottori commercialisti e i ragionieri commercialisti si devono considerare anche gli esperti contabili (tranne nei casi in cui si definisce la sezione di appartenenza) perche’ in passato l’intenzione del legislatore era quella di far svolgere determinate attivita’ a tutti coloro che avessero competenze specifiche in determinate materie e non perche’ gli piaceva il titolo di dottore o ragioniere inoltre la consulenza del lavoro e' di comtenza solo degli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, all'albo degli avvocati e all'alvo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili previa iscrizione al registro della direzione provinciale del lavoro ( in poche parole la tenuta del lul è esclusiva delle suddette professioni e non del tributarista, anche le certificazioni dei contratti).
dimenticavo per gli esperti contabili c'e' l' obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza per ragionieri e periti commerciali e non piu' alla gestione separata inps
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RE: Tributarista vs esperto contabile
@theinho said:
buongiorno a tutti,
sfrutterei la vostra gentilezza e competenza per togliermi un dubbio su queste due figure..
lavoro da anni in uno studio professionale, ho una laurea triennale in economia e ho terminato tirocinio per Esperto Contabile e revisore legale.
per motivi personali non sono riuscito a iscrivermi alla specialistica e di conseguenza non ho potuto ambire alla carica di dottore commercialista. Ho sempre pensato che l'unico modo per gestire un piccolo studio in autonomia, senza cadere nell'abusivismo, fosse quello di superare l'esame di stato come esperto contabile.
Negli ultimi giorni, però, ho approfondito l'argomento relativo alla figura del tributarista. Di fatto mi pare di capire che, tralasciando gli aspetti puramente formativi (obbligo esame e aggiornamento) e concentrandosi sugli aspetti pratici, in sostanza le due figure hanno gli stessi "poteri" in quanto le attività che può svolgere l'esperto contabile possono essere esercitate da un qualsiasi consulente non iscritto ad albi.
qualcuno con più esperienza di me, me lo può confermare?
perché in tal caso non riesco a capire l'utilità di dover superare un esame di stato se non ho nessun vantaggio dal punto di vista di mansioni che posso svolgere..grazie,
MatteoSalve,
bisogna leggere e studiare le diverse leggi che disciplinano le attività riservate a determinati professionisti tra cui gli ?Esperti Contabili?. Ti rispondo perché vengono pubblicate e divulgate informazioni non fondate che vengono lette da tutti, anche dai miei clienti che si sono allarmati e hanno dubitato sulle mie competenze che la legge mi riserva.
Il D.Lgs. n. 139 del 2005 all?art. 1 comma 1 stabilisce che agli iscritti ?all? Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili? è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale, diritto d?impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. Poi nei commi 2, 3 e 4 quello che di solito viene divulgato con cattivissime interpretazioni, (per non dire che molti non sanno leggere). Arrivato al comma 5, molto importante, c?è la riserva di legge cioè tutte le attività che altre leggi riservano a determinati professionisti, chiunque rientra tra quei soggetti è abilitato a svolgerle per forza di legge.
Quindi in sintesi l?Esperto Contabile iscritto all?albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,(l?esperto contabile/commercialista non hanno un albo distinto ma fanno parte di un unico albo tra cui c?è la sezione A e sezione B), può svolgere diverse attività tra cui, quelle che molti reclamano, la rappresentanza e la difesa in commissione tributaria provinciale e regionale, la curatela fallimentare, amministrazione giudiziaria, custodia, esecuzioni, consulenza del lavoro previa iscrizione alla direzione provinciale del lavoro e ecc.
Un esempio di attività riservata agli iscritti alla sezione A è l?autenticazione delle firme dei contraenti delle cessioni di quote delle srl. In principio questa legge non indicava esplicitamente la sezione quindi poteva effettuare l?autenticazione dell?atto anche l?esperto contabile oltre al Notaio e al dottore commercialista, ma dopo un ricorso arrivato in cassazione i giudici hanno stabilito che l?intenzione del legislatore era quella di voler riservare questa attività solo agli iscritti alla sezione A, infatti poi la legge è stata modificata). Attenzione ciò non vuol dire che l?esperto contabile non si può occupare delle cessioni di quote delle srl, infatti questa operazione in pratica è invio telematico, quindi l?esperto contabile essendo abilitato a fare qualsiasi invio telematico può effettuare questa procedura con la procura speciale.
Detto ciò dichiaro di essere convinto che possiamo svolgere prestazioni intellettuali di diverso genere ma altrettanto convinto che ognuno di noi oltre ad praticare una attività di base deve specializzarsi in una particolare materia, quindi è difficile fare il curatore fallimentare e nello stesso tempo il difensore nei processi tributari o occuparsi di consulenza del lavoro ( la tenuta del LUL e l?elaborazioni di paghe ed i relativi adempimenti non li considero specialistici ma attività di base che rientrano nella normale contabilità).DOTT. LIVIO TOSCANO
ESPERTO CONTABILE E REVISORE LEGALE IN ALTAMURA (BARI)P.S. IN QULASIASI LEGGE CHE RICHIAMA I DOTTORI COMMERCIALISTI E I RAGIONIERI COMMERCIALISTI SI DEVONO CONSIDERARE ANCHE GLI ESPERTI CONTABILI (TRANNE NEI CASI IN CUI SI DEFINISCE LA SEZIONE DI APPARTENENZA) PERCHE? IN PASSATO L?INTENZIONE DEL LEGISLATORE ERA QUELLA DI FAR SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITA? A TUTTI COLORO CHE AVESSERO COMPETENZE SPECIFICHE IN DETERMINATE MATERIE E NON PERCHE? GLI PIACEVA IL TITOLO DI DOTTORE O RAGIONIERE INOLTRE LA CONSULENZA DEL LAVORO E' DI COMTENZA SOLO DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO, ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E ALL'ALVO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PREVIA ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO ( IN POCHE PAROLE LA TENUTA DEL LUL è ESCLUSIVA DELLE SUDDETTE PROFESSIONI E NON DEL TRIBUTARISTA, ANCHE LE CERTIFICAZIONI DEI CONTRATTI).