Continuando a dare un?occhiata in giro ho trovato un utile commento in questo articolo su FISCOOGGI.IT; ritenendo di fare cosa utile ecco di seguito il contenuto:
Le implicazioni fiscali della riforma del lavoro (2)
Il futuro delle prestazioni occasionali
La legge delega considera tali i rapporti non superiori ai 30 giorni,
con compenso complessivo comunque non superiore a 5mila euro
Uno dei principali problemi che alimenta il contenzioso tra datore di lavoro e l'amministrazione finanziaria è la distinzione tra la prestazione di lavoro autonomo occasionale e quella di collaborazione coordinata e continuativa. Sul piano fiscale, si ricorda, il compenso percepito per una prestazione di lavoro autonoma occasionale viene qualificato "reddito diverso" ai sensi dell'articolo 81, lettera f) del Tuir. Al contrario, il compenso percepito per effetto di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47, lettera c-bis) del medesimo testo unico. Il problema della esatta qualificazione del rapporto trae origine dal fatto che per ognuno dei due il datore di lavoro è tenuto a distinti obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
In assenza di una chiara distinzione da parte del legislatore delle due fattispecie di lavoro, la giurisprudenza negli anni ha fornito alcuni importanti punti di riferimento. Ad esempio, la Cassazione 26 febbraio 1996, n. 1495, ha precisato che il rapporto è occasionale quando ci si trova in presenza di un contratto a mera esecuzione istantanea e non è ravvisabile un interesse durevole del committente nella prestazione lavorativa. Ciò, ha precisato la Suprema corte, a prescindere dal fatto che la prestazione sia articolata in una serie di atti consecutivi dal momento che essi sono riconducibili comunque a un unico incarico.
Lo stesso ministero delle Finanze, nelle circolari protocolli n. 5/984 e n. 6/607 del 1997, nel rispondere a un apposito quesito posto in ordine alla differenza (ovviamente ai fini fiscali) tra collaborazione coordinata e continuativa e prestazione di lavoro autonomo occasionale, ha precisato, in linea con i principi civilistici, che le collaborazioni sono caratterizzate da "regolarità, stabilità e sistematicità", mentre le prestazioni occasionali sono "episodiche, saltuarie e non programmate".
Nonostante gli sforzi di prassi e giurisprudenza, tuttavia, il problema della esatta distinzione tra le due figure di lavoratori non è mai stato definitivamente risolto.
Per la prima volta, ora, il legislatore, con la legge delega al lavoro n. 30/2003, introduce una distinzione empirica tra rapporti di lavoro occasionali e quelli continuativi.
In particolare, l'articolo 4, lettera c), punto 2) della legge delega stabilisce che i rapporti di lavoro meramente occasionali sono quelli "di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro".
In altri termini, dunque, una volta entrati in vigore i decreti delegati, l'individuazione del rapporto occasionale passerà attraverso il rispetto dei seguenti requisiti che devono intendersi alternativi:
- durata della prestazione non superiore a trenta giorni
- compenso complessivo non superiore a 5mila euro.
Tale circostanza si ritiene possa avere dei riflessi anche in campo fiscale dal momento che il citato articolo 81 del Tuir non detta una autonoma definizione fiscale di reddito occasionale ma si rifà ai principi generali.
Ciò posto, resta da comprendere quale possa essere la conseguenza sul piano fiscale nell'ipotesi in cui le parti inizialmente valutino che il rapporto rientri nei parametri del rapporto occasionale e, solo in un momento successivo, questi ultimi vengano superati.
La circostanza è rilevante dal momento che dal punto di vista fiscale il reddito occasionale è soggetto alla ritenuta di acconto del 20 per cento da parte del sostituto (articolo 25 del Dpr n. 600/1973), mentre il compenso per collaborazione coordinata e continuativa è assoggettato a ritenuta d'acconto in base al ragguaglio a periodo di paga degli scaglioni progressivi di reddito (articolo 23 del Dpr n. 600/1973).
Sul punto si ritiene che, salva diversa previsione dei decreti delegati, l'errata valutazione iniziale del rapporto determinerà per committenti l'applicazione delle ordinarie sanzioni fiscali qualora la ritenuta sia stata operata in misura inferiore a quella prevista.
Altro aspetto da considerare è che il disegno di legge delega in materia previdenziale, attualmente in corso di esame al Senato, prevede all'articolo 3, comma 2 che "I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi". Anche i collaboratori cosiddetti occasionali saranno, quindi, soggetti all'obbligo contributivo, nell'ipotesi in cui il citato disegno di legge dovesse essere approvato.
Tanto premesso, si osserva che l'obbligo di versamento dei contributi non dovrebbe incidere sulla base imponibile cui applicare la ritenuta di acconto del 20 per cento, dal momento che, in base alla attuale normativa, per i redditi di cui trattasi i contributi previdenziali obbligatori per legge possono essere portati in deduzione dal reddito solo in sede di dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni previste dall'articolo 10 del Tuir.
L?articolo discute il criterio secondo cui discernere una attività occasionale.
In particolare è utile per capire se si può schivare l?apertura della partita iva nell?aderire a google adsense.
Cito questo particolare punto:
?In altri termini, dunque, una volta entrati in vigore i decreti delegati, l'individuazione del rapporto occasionale passerà attraverso il rispetto dei seguenti requisiti che devono intendersi alternativi:
- durata della prestazione non superiore a trenta giorni
- compenso complessivo non superiore a 5mila euro?
Pertanto sembrerebbe assodato un punto che ho trovato spesso in discussioni simili, e cioè che per evitare la partita iva basta non superare il limite dei 5000 euro l?anno.
Infatti, sebbene il rapporto di lavoro con adsense sia da ritenersi CONTINUATIVO IN TERMINI TEMPORALI (dacché ognuno mira a tenere gli ads di google per ben più di un mese) è anche vero che se non si superano i 5000euro l?anno l?attività può ritenersi OCCASIONALE, in quanto i due criteri citati (DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSO COMPLESSIVO) SONO DA INTENDERSI ALTERNATIVI (cioè vale O l'uno O l'altro) (come è possibile leggere dalla citazione particolare suesposta).
Ora attendo una conferma dal mio commercialista, ma volevo sottoporvi queste note per un vostro parere a riguardo.
Aspetto risposte.