@cesarini said:

Buonasera,
mi darebbe un'informazione, in che epoca si collochi la vicenda? Se la richiesta di aggiunta del cognome paterno a quello materno era stata presentata, in effetti,l'ufficiale dello stato civile avrebbe dovuto tenere conto della Vs. richiesta. Però, Le consiglierei di domandare l'accesso agli atti del fascicolo del procedimento relativo al cognome di Suo figlio e di estrarre le copie perchè, probabilmente, l'ufficiale dello stato civile avrà a sua volta rimesso l'istanza al Giudice Tutelare ( sempre per esperienza del caso da me seguito ).
Saluti cordiali

Gentile Avv. Cesarini, cercando in rete ho trovato un forum su cui scrivono gli ufficiali di stato civile per cercare aiuto quando gli si presentano dei dubbi e dove ho posto il mio quesito. Nel caso volesse leggere la risposta del moderatore, Dr. Sereno Scolaro che sembra essere un esperto in materia tanto e' vero che ha anche scritto dei saggi. la rimando al link della conversazione: forumentiit/viewtopic*php?f=2&t=315782 (non sono un utente premium e non posso postare links cosi' deve sostituire gli asterischi con i punti).

Ora da quello che mi risponde, e sempre da non esperto in materia, intuisco che l'equivoco nasce dal fatto che l'assegnazione e/o modifica del cognome in base all'Art. 262 e' attuabile quando ci si trovi al cospetto di figlio riconosciuto successivamente da uno dei genitori quale figlio naturale di genitori non sposati, mentre in caso di legittimazione successiva al matrimonio ci si doveva attenere all'Art. 280 che poi rimanda agli articoli 33 e 49 del DPR 396/2000 per cui l'ufficiale di stato civile, nel mio specifico caso, ha applicato correttamente la legge allora in vigore. Secondo lei questa mia interpretazione ha senso?

Grazie,
Dippieffe