Dimenticavo: l'effetto è quello della conclusione del processo,che di sua natura è già orientato verso una decisione.
- Home
- depor.lp.c7
- Post
depor.lp.c7
@depor.lp.c7
Post creati da depor.lp.c7
-
RE: Significato di sentenza passata in giudicato
-
RE: Significato di sentenza passata in giudicato
giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile,cioè non più assogettabile ai mezzi ordinari di impugnazione,o perchè sia scaduto il termine per poterlo fare,o perchè siano già stati esperita tutta la serie limitata di impugnazioni possibili.
Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata,ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza che abbia esaurito la serie di possibili impugnazioni,per il principio del "ne bis in idem".
Importante distinzione va fatta tra Giudicato Formale-quello di cui parla Martina-e Giudicato Sostanziale,nel dettaglio:1)Giudicato Formale,è disciplinato dall'art.324 del codice di procedura civile:"si intende passata in giudicato la sentenza che non e' piu' soggetta ne' al regolamento di competenza, ne' ad appello, ne'
a ricorso per cassazione, ne' a revocazione per i motivi di cui
ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 (rispettivamente se la sentenza è frutto di un errore sorto dai documenti o dagli atti del processo,o se la sentenza è contraria ad altra inerente stessa materia).2)Giudicato Sostanziale,dall'Art. 2909 del Codice Civile "l'accertamento passato in giudicato fa stato ad ogni effetto,tra le parti,i loro eredi o gli aventi causa".
Quindi il giudicato formale ha l'effetto di sancire l'incontrovertibilità della cosa giudicata alla sentenza una volta esaurite le possibili impugnazioni,mentre il giudicato sostanziale,correlandosi a questo,ha l'effetto di obbligare parti,loro eredi ed aventi causa,a conformarsi alla sentenza così come incontrovertibilmente accertata dal giudice.
Ora,però,bisogna parlare di limiti,perchè dal Giudicato Formale nascono limiti oggettivi,mentre dal Giudicato Sostanziale limiti soggettivi:
Limiti oggettivi: l'utorità del giudicato è oggettivamente circoscritta alle domande poste in essere dalle perti nel processo,quindi vanno escluse tutte le domande che dal punto di vista logico-giuridico esulano dalle domande poste dalle parti.
Limiti soggettivi:L'ert 2909 del Codice Civile sancisce l'esistenza di un'efficacia diretta del giudicato verso le parti,loro eredi ed aventi causa,tuttavia contempla un'efficacia riflessa nei confronti di terzi,rimasti estranei al processo,che siano titolari di un diritto dipendente o subordinato a quello oggetto del processo,e naturalmente si escludono i titolari di un diritto autonomo rispetto allo stesso.
Esempio lampante è l'art.1595 del codice civile in materia di rapporti tra Locatore e Subconduttore,dove si afferma che la sentenza che afferma nullità o risoluzione della locazione,tra Locatore e conduttore,ha gli stessi effetti anche verso il subconduttore.
Naturalmente,visto che Martina riporta fedelmente un articolo del codice di procedura civile,penso che si parli di giudicato civile,e se poi ho detto qualche bestialità...la vera bestia sarebbe il mio professore di Diritto Processuale Civile che mi ha dato 28.
Un saluto a tutti,specialmente a Martina...Tullio.