Caro Fregior,
grazie per la risposta, che dimostra la tua indiscutibile competenza.
Per quanto riguarda l'ipotesi A), la cassazione ha scrutinato una fattispecie assai simile alla mia (Sent. n. 33442 del 14-08-2008, ripresa da Cass. Pen. Sez. V, 26 marzo 2015, n. 20366) stabilendo che, quanto ai criteri per "individuare il "bersaglio" della dichiarazione diffamatoria" soggiunge che "è stato ritenuto (ASN 200515643 - RV 232135) che tale individuazione (che ovviamente incide sulla legittimazione all'esercizio del diritto di querela) deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario, che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio".
In quel caso, è vero, la critica del querelato si appuntava genericamente sui vigili urbani di Milano, che non venivano mai indicati nominativamente, ma tuttavia anche il mio messaggio non fa alcun riferimento:
a) al comune della "Repubblica marinara" presso cui prestò servizio il querelante, né al comandante della polizia municipale;
b) al mio comune, né alla mia "area organizzativa", né all'incarico dirigenziale rivestito dal querelante;
c) al luogo e al tempo, né ad altre circostanze in cui si sarebbero verificati i fatti ivi descritti;
d) ovviamente, alla persona del querelante.
Non si potrebbe pertanto sostenere che l'individuazione in sè stesso fatta dal querelante del "destinatario" del messaggio è frutto di una mera (e soggettiva) congettura, mentre la sentenza che tu citi qualche correlazione la dà ("attualmente", "collega", eccetera) ?.
Per quanto riguarda l'ipotesi B) hai ragione, ma non posso essere precisissimo per ragioni di riservatezza. Comunque, il contenuto "diffamatorio" del messaggio può essere suddiviso in due parti:
a) la prima, in cui si accenna ironicamente una prassi, seguita dal "generalissimo", di far scrivere bigliettini ai sindacalisti che lo contattavano, per poi "usarli" nel caso di contrasti. A questo riguardo, ho una registrazione in cui, dopo essere stato molto più esplicito in una precedente telefonata (non registrata), il sindacalista afferma che "... eravamo in contrasto e ogni tanto buttava lì questa cosa ... ma lui non me l'ha mai detto, lo diceva a qualche mio collaboratore ... diceva: 'ah, lui parla parla ma c'ho dei pizzettini che se succede qualcosa ...". Mi rendo conto che è labile confine tra la testimonianza de relato o le "voci correnti", ma si tratterebbe di chiamare a testimoniare sul punto il sindacalista di cui trattasi, affinché sia più esplicito;
b) la seconda, in cui si fa riferimento a un giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione in cui, a memoria difensiva già depositata dal mio servizio (e quindi essendo preclusa, ex articolo 416 c.p.c., richiamato dall'articolo 6.1, d.lgs n. 150 del 2011, la citazione di nuovi testimoni), il "generalissimo" contattava una mia collaboratrice (che ci difendeva nell'occasione) per "chiedere al giudice di autorizzare la testimonianza di un agente" che avrebbe "commesso un errore nel verbale di accertamento" e, "pentitasi", intendeva "ritrattare". Questa mia collaboratrice mi riferiva il tutto, e io a mia volta ne parlavo con l'interessato escludendo ogni ipotesi in tal senso.
Contestualmente, inviavo una mail che faceva cenno di questa "anomalia" sulla casella di posta elettronica personale dell'assessore competente e menzionava il cognome della mia collaboratrice. Anche in questo caso, si tratterebbe di chiamare a testimoniare, certamente la mia collaboratrice e (forse) l'assessore.
Sull'ipotesi "prescrizione" credo abbia ragione tu - ed il mio difensore - (è "di scuola"). Ma, non essendo pratico di tempi della giustizia penale, mettendo in conto di arrivare ad un ricorso per cassazione, sarebbe ipotizzabile ? Tieni conto che dal fatto è trascorso un anno e quattro mesi; per la citazione a giudizio occorrerà almeno un anno, dopodiché, sentenza di primo grado, eccetera ...
Scusami per la lunghezza e la prolissità, ma approfitto della professionalità ...