Buongiorno a tutti,
sono alla ricerca dell'ennesima conferma o smentita a quanto sto per chiedervi.
Vi illustro brevemente la mia situazione.
-Da Giugno 2014 sono dipendente a tempo indeterminato per una società di Zug (Cantone di Zug non direttamente confinante con l'Italia).
-Il mio redditto li prodotto è esclusivo, non ne ho altri ne in Italia ne in altri stati esteri.
-Ovviamente le tasse le pago alla fonte in Svizzera
-Non ho un conto corrente Svizzero in quanto mi faccio depositare lo stipendio sul conto Italiano.
-Risiedo in un comune facente parte parte della fascia di confine oggetto di uno speciale trattamento tributario per i redditi di lavoro dipendente in base all'accordo con la
Svizzera del 3 ottobre 1974.
In merito a se presentare o meno la dichiarazione dei redditi in Italia, sono giunto alla conclusione che la risposta sia SI, la devo fare, perché nonostante per il cantone di Zug io sia un frontaliere con regolare permesso G emesso da tale cantone, nostante io risieda in un comune della fascia di confine, lo stato Italiano (se non erro) non mi riconosce lo status di frontaliere in quanto il sopra citato cantone non è direttamente confinante con l'Italia, quindi sono considerato un normalissimo cittadino Italiano residente in Italia che lavora all'estero.
Voi che dite, sono eccessivamente pessimista?
Ho esposto la mia situazione ad un CAAF e, per iscitto, al contact center dell'Agenzia delle Entrate, ed entrambi mi hanno risposto che NON sono tenuto a presentare la dichiarazione dei reditti in Italia.
Vi copio per maggiore chiarezza la risposta della Agenzia delle Entrate, che mi sta creando i dubbi sul da farsi. :bho:
"L'articolo 1, comma 175, dispone che "...a decorrere dal 1 gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro". In linea generale, è "frontaliero" il lavoratore dipendente che, quotidianamente, varca la frontiera dall'Italia e si reca a lavorare all'estero, in zone di confine.
Nell'ambito dei lavoratori dipendenti, tuttavia, permangono talune specificità. Ad esempio, i frontalieri italiani che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera godono (in alcuni casi) di una ulteriore agevolazione. Al riguardo, l'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato
dall'accordo concluso tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974. Secondo l'articolo 1 di tale accordo, i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili solo nello Stato in cui tale attività è svolta. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto emanato con cadenza biennale (cfr.
decreto 18 luglio 2012), individua, tra l'altro, i comuni (formalmente e non fisicamente) "di confine", il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella cd. "fascia di 20 km" dalla linea di frontiera con l'Italia dei tre Cantoni. Quindi la nozione di frontaliere (in senso stretto) riguarda soltanto i lavoratori dipendenti che quotidianamente si recano dalla propria residenza, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della "fascia di 20 chilometri" dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia. In tal caso, il lavoratore
(italiano che si reca in Svizzera) è fiscalmente esente in Italia e tassato nella Confederazione . Per i frontalieri italiani oltre la fascia di 20 chilometri, invece, è applicabile la disciplina della dichiarazione dei redditi in Italia con una franchigia (di 6.700 euro) e del credito d'imposta. Ai fini del trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato dai frontalieri,come nel suo caso, continua ad essere disciplinato nei limiti e nei termini di cui al citato accordo bilaterale del 3 ottobre 1974 e non dovrebbe rilevare, pertanto, in Italia."
Io penso che la persona che ha risposto non si sia presa la briga di constatare che Zug non è direttamente confinante e, non da meno, l'uso del condizionale lascia spazi interpretativi. Insomma, chiedo una risposta certa e mi viene scritto che "forse" (non dovrebbe rilevare) non devo pagare in Italia.
Se non ne verrò a capo la prossima mossa sarà quella dell'Interpello
Grazie in anticipo a tutti coloro vorranno rispondermi
Andrea