La fonte di prova può essere messa a rischio se a produrla o a rilevarla e consegnarla alla P.G. (polizia Gioudiziaria in questo caso Pol Post) è la stessa parte querelante. In questi contesti è consigliabile - come adeguatamente segnalato dal collega - che sia la autorità giudiziaria ad eseguire l'estrazione dei file di log (in questo caso del social network) dal quale è possibile ricavare l'affermazione ingiuriosa o lesiva della sua immagine e reputazione. Cordiali Saluti.
brunofh
@brunofh
Post creati da brunofh
-
RE: Screenshot e valore probatorio
-
RE: Diffamazione, processo penale
La rilevanza e l'offensività di un messaggio postato su un blog o comunque sulla rete internet, va valutata caso per caso. Esistono diversi precedenti di condanna per diffamazione on line. In alcuni contesti però, i Tribunali si sono pronunciati diversamente, e quindi per una irrilivanza penale della affermazioni e per una loro portata in realtà non offensiva e quindi non lesiva del decoro o della reputazione altrui.
E' probabile che la controparte sia anche disposta a rimettere (ritirare) la querela, ma questo non potrebbe essere sufficiente, ove la contestazione posta a suo carico dovesse essere aggravata (in questo caso dall'uso del mezzo, internet) perchè il reaato in questo caso sarebbe procedibile d'ufficio. Ci vorrebero molti più dettagli per fornirle una risposta chiara. Può almeno dirci in che fase siamo ? Ha già ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio (è iniziato il processo ? ) oppure siamo ancora nella fase delle indagini preliminari ? Cordiali Saluti