Ai sensi dell'art 2495 c.c., comma 2, "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti (quindi anche Equitalia) possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

**Quindi, se l'amministratore è anche socio può essere responsabile (nei confronti di Equitalia) nei limiti di ciò che ha riscosso con la liquidazione della società. **

Inoltre, ai sensi dell'art.36 d.p.r. 602 del 1973, solo per Ires (e quindi non per sanzioni, ritenute, iva, irap) sono responsabili:

i soci nei limiti di quanto ricevuto nei 2 anni antecedenti la liquidazione; il liquidatore se non ha rispettato l'ordine dei privilegi.
Equitalia per recuperare le somme non riscosse, potrebbe, ricorrendone le le condizioni (art. 1 L.F.), chiedere il fallimento della società entro 1 anno dalla cancellazione.